“Non può essere accolta nemmeno l’eccezione di decadenza” sollevata dall’INPS,  scrive il giudice del lavoro del Tribunale di Civitavecchia Francesco Colella, che ha rigettato il ricorso dell’istituto previdenziale

di Gianni Avvantaggiato, pubblicato su http://www.ambienteambienti.com

“Quando la nuova legge sull’amianto non trova applicazione, gli aventi diritto non sono tenuti a presentare la domanda entro il 15 giugno 2005 e non possono decadere”. Così il Giudice del lavoro del Tribunale di Civitavecchia (Roma) Francesco Colella, che ha rigettato l’eccezione di decadenza dell’INPS per mancato deposito della domanda all’INAIL entro il 15 Giugno 2005 e, invece, ha dato ragione al il signor Gianni Birindelli, assistito dall’avvocato Ezio Bonanni (clicca qui per visionare e scaricare il testo della sentenza). Oggetto del contenzioso il riconoscimento del beneficio previdenziale di cui all’art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, norma relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto.


È noto che i motori e il sistema frenante degli aerei in dotazione alla compagnia di bandiera italiana contenevano numerose parti in amianto. Gianni Birindelli, tecnico aeronautico manutentore, ha lavorato, presso l’aeroporto di Fiumicino da dicembre 1970 a luglio 1997, alle dipendenze dell’ ATI prima e dell’Alitalia dopo.  Birindelli, nella sua specializzazione, era tenuto ad effettuare controlli giornalieri di motori e ceppi dei freni, utilizzando guanti anche questi in amianto. Inoltre, afferma Birindelli, che l’asbesto era presente anche nelle officine, sotto forma di coibentazioni e rivestimenti.  Birindelli aveva presentato istanza amministrativa per ottenere il beneficio previdenziale: inutilmente. Motivo per cui a dicembre 2008 Birindelli deposita un ricorso presso la Sezione Controversie Lavoro e Previdenza del Tribunale ordinario di Civitavecchia. Per fare chiarezza sull’argomento, abbiamo interpellato l’avvocato Ezio Bonanni, presidente dell’ONA, l’Osservatorio Nazionale Amianto, che ha risposto alle nostre domande.

Avvocato Bonanni, qual è il nodo centrale di questa sentenza?

«È una sentenza storica quella del Tribunale di Civitavecchia firmata dal dottor Francesco Colella. Com’è noto, l’art. 13, comma 8, della legge 257/92 prevede che, per i soggetti esposti all’amianto per un periodo superiore a dieci anni, l’intero periodo di esposizione venga moltiplicato per il coefficiente di 1.5 ai fini delle prestazioni pensionistiche».

Argomento cruciale della sentenza, come si legge nelle motivazioni del Tribunale.

«Il Tribunale precisa che al trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, hanno diritto anche coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscono dei trattamenti di mobilità, cioè che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento».

Ci sono altri casi in cui questa disciplina è applicata?

«L’art. 3, comma 132, della legge 27 dicembre 2003, n. 350, ha, peraltro, stabilito che “in favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 3 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all’art.13, comma 8°, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003”. La disposizione di cui al primo periodo, si applica anche a coloro i quali hanno presentato la domanda di riconoscimento all’INAIL o che hanno ottenuto una sentenza favorevole per una causa avviata entro la stessa data. Restano salve le certificazioni già rilasciate dall’INAIL…».
Il Palazzo di Giustizia di Civitavecchia

«La disposizione va interpretata nel senso che per maturazione del diritto si deve intendere la maturazione del diritto alla pensione; invece, tra coloro i quali non hanno ancora maturato il diritto a pensione, hanno ragione solo gli assicurati che, alla data indicata, abbiano già avviato un procedimento amministrativo o giudiziario per l’accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva».

Ci spieghi allora perché, in questo caso, il giudice ha dato ragione al signor Birindelli, anche se lo stesso non ha depositato la domanda all’INAIL?

«Birindelli ha maturato il diritto al trattamento pensionistico a decorrere dall’agosto del 1997. Secondo l’art. 13 legge 27 marzo 1992, n. 257, nella presente fattispecie non è applicabile, ad avviso del giudice, nemmeno la decadenza prevista dall’art. 47 della legge n. 326/03, considerato che, quest’ultima norma, prevedeva il termine di decadenza (soltanto) con riferimento ai lavoratori cui si applica la disciplina dei cui al 1° comma, cioè la nuova disciplina».

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