Capo I

Principi, definizioni e compiti

Articolo 1

Principi generali

1. Lo spettacolo dal vivo, libera espressione del pensiero artistico di donne e di uomini e mezzo di promozione culturale, è bene culturale di insostituibile valore sociale e formativo della persona umana, patrimonio culturale, storico e artistico della collettività, strumento indispensabile di crescita civile, diffusione e conoscenza di culture e di linguaggi artistici.
2. In attuazione agli articoli 3, 9 e 33 della Costituzione, la Regione promuove lo sviluppo, la produzione, la diffusione e la fruizione da parte di tutti i cittadini delle attività teatrali, musicali, di danza, dello spettacolo di strada e viaggiante e dello spettacolo circense, e a garanzia dei diritti sociali fondamentali realizza azioni positive per assicurare condizioni di pari opportunità per l’accesso alla fruizione, alla produzione e alla diffusione di attività culturali dello spettacolo di diverse tradizioni ed esperienze, con particolare attenzione alla multidisciplinarietà, alle nuove produzioni e ai giovani, nonché all’accesso alle professioni artistiche.
3. La Regione tutela la libertà espressiva degli artisti, valorizza, promuove e sostiene l’innovazione artistica, la sperimentazione e la ricerca, le produzioni giovanili e indipendenti, le forme di cooperazione e di associazione fra diverse realtà artistiche, sostiene l’educazione e la formazione ai linguaggi artistici nell’ambito dei programmi scolastici.
4. La Regione:
considerando la natura atipica e intermittente di tutte le professioni sceniche e la specificità del lavoro dell’artista,
considerando che la natura aleatoria e talvolta incerta della professione artistica deve essere necessariamente compensata dalla garanzia di una protezione sociale sicura,

considerando che i periodi di progettazione e preparazione costituiscono a pieno titolo ore di lavoro effettivo e che è necessario tener conto di tutti questi periodi d'attività nella carriera degli artisti, anche a fini pensionistici,

considerando che tutti gli artisti esercitano la loro attività in modo permanente, non limitandosi alle ore di prestazione artistica o di spettacolo sulla scena,

in attuazione dello “Statuto europeo degli artisti” predispone un quadro giuridico al fine di sostenere la creazione artistica mediante l'adozione di una serie di misure coerenti e globali che riguardino la situazione contrattuale, la sicurezza sociale, l'assicurazione malattia, il riconoscimento del periodo di maternità e delle malattie professionali, il pensionamento, la tassazione diretta e indiretta e la conformità alle norme europee.


5. La Regione, riconoscendo alle attività culturali e dello spettacolo dal vivo un prioritario interesse generale in quanto portatrici di pensiero critico, di valori e di significato, ritiene irrinunciabile l’intervento pubblico al fine di salvaguardare gli interessi sociali e culturali della collettività, di valorizzare il ruolo dello spettacolo dal vivo nella crescita sociale e culturale di tutti i cittadini, di sostenere lo sviluppo delle attività e dei linguaggi artistici in tutto il proprio territorio, garantendo radicamento, continuità, sviluppo e sostegno alle attività di spettacolo.

Al tal fine:
a) prevede interventi pubblici in grado di garantire, in un quadro di unitarietà della cultura, le condizioni di libertà, uguaglianza, pluralismo e solidarietà nell’accesso alla fruizione, alla produzione e alla diffusione delle attività di spettacolo dal vivo, quale componente fondamentale della cultura, bene universale, inalienabile e indivisibile.

b) adotta provvedimenti finalizzati al consolidamento delle attività dello spettacolo dal vivo nei suoi diversi settori, valorizzando le molteplicità e la qualità delle energie espressive e produttive;

c) valorizza tutti i linguaggi artistici, nonché le forme di ricerca e sperimentazione attraverso il sostegno di progetti specifici di produzione, distribuzione e rappresentazione di realtà artistiche, imprenditoriali o in forma di associazionismo, in particolare nel campo della contemporaneità, con riferimento al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità culturali della presente legge;

d) sostiene la produzione indipendente e le iniziative volte a valorizzare e a diffondere sul territorio la produzione regionale;

e) promuove la circolazione e la distribuzione in Italia e all’estero della produzione artistica regionale;

f) promuove e sostiene in tutto il territorio regionale, con particolare attenzione a tutte le periferie, la realizzazione di un circuito di spazi pubblici quali luoghi d’incontro, divulgazione, partecipazione, sperimentazione, scambio, approfondimento ed espressione con particolare riguardo alle giovani generazioni;

g) promuove e sostiene la conservazione, il recupero e la valorizzazione del patrimonio artistico regionale;

h) sostiene gli istituti pubblici e le scuole destinati alla formazione nello spettacolo dal vivo, nonché alla realizzazione di studi e di ricerche nei diversi settori;

i) favorisce tutte le iniziative volte alla formazione culturale del cittadino a partire dalla scuola pubblica e dai luoghi di lavoro, e sostiene le attività dell’associazionismo culturale.

Articolo 2

Definizioni
1. Sono considerate attività dello spettacolo dal vivo tutte quelle che si svolgono alla presenza diretta del pubblico e in particolare: la musica, il teatro, la danza, le attività circensi, lo spettacolo viaggiante, lo spettacolo degli artisti di strada, l’arte performativa, l’espressione multimediale e la commistione dei diversi linguaggi artistici ed espressivi.
2. Ai fini della presente legge si intendono:

a) per teatri stabili ad iniziativa pubblica, i soggetti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 10 e 11 del decreto del ministero per i Beni e le attività culturali del 21 dicembre 2005 – settore attività teatrali;

b) per teatri stabili ad iniziativa privata, i soggetti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 10 e 12 del decreto del ministero di cui alla lettera a);

c) per teatri stabili d’innovazione, i soggetti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 10 e 13 del decreto del ministero di cui alla lettera a);
d) per istituzioni concertistiche orchestrali, le istituzioni dotate di un complesso organizzato di artisti, tecnici e personale amministrativo con carattere di continuità, aventi il compito di promuovere, agevolare e coordinare attività musicali nel territorio Provinciale o regionale.
e) per soggetti stabili concertistici, gli organismi che:

dispongono di una organizzazione e di una direzione artistica, tecnica ed amministrativa con carattere di continuità e stabilità;

hanno la disponibilità di una sala, tecnicamente attrezzata e direttamente gestita;

svolgono attività di produzione anche con interventi o provvedimenti da parte dello Stato o della Regione;

oppure:
i soggetti costituiti per la ricerca e la produzione musicale, anche di natura tecnologicamente innovativa, dotati di autonoma e comprovata qualificazione della direzione artistica, con stabilità del nucleo artistico e dell’organico amministrativo e tecnico.

f) per teatri storici quelle strutture, caratterizzate dalla stabilità del luogo teatrale di svolgimento della propria attività, con riferimento ad una accertata e significativa tradizione di produzione e presenza musicale, teatrale o di danza;

g) per fondazioni lirico-sinfoniche le Fondazioni risultanti dalla trasformazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, disciplinate dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni.
h) per associazioni musicali, i soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro, la cui attività è finalizzata alla diffusione e promozione della cultura musicale, alla formazione e alla ricerca o che svolgono attività musicale.
i) per associazioni di danza, i soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro, la cui attività è finalizzata alla diffusione e promozione della cultura tersicorea, alla formazione e alla ricerca o che svolgono attività tersicoree;

l) per associazioni teatrali, i soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro, la cui attività è finalizzata alla diffusione e promozione della cultura teatrale, alla formazione e alla ricerca o che svolgono attività teatrali di ricerca ed innovazione;

m) per soggetti stabili di danza, le strutture di produzione e promozione dotate di autonoma e comprovata qualificazione della direzione artistica, con stabilità del nucleo artistico e dell’organico amministrativo e tecnico;
n) per imprese ed organismi di produzione, i soggetti che svolgono attività di produzione di spettacoli teatrali, musicali e di danza sul territorio nazionale o regionale;

o) per soggetti di distribuzione, promozione e formazione del pubblico gli organismi, ad iniziativa pubblica e privata, la cui attività sul territorio regionale è volta alla distribuzione di spettacoli teatrali, musicali e di danza in più piazze di almeno tre Provincie e alla promozione, divulgazione e conoscenza delle arti dello spettacolo;

p) per esercizi teatrali privati, i soggetti gestori di sale teatrali provviste di regolare agibilità, con un organico progetto annuale di ospitalità di compagnie o complessi artistici professionali di teatro, danza e musica;
q) per teatri municipali ad attività multidisciplinare, i teatri di proprietà di comuni o Provincie, gestiti in economia o a mezzo di aziende speciali, istituzioni, fondazioni, associazioni o società per azioni a prevalente carattere pubblico, provvisti di agibilità, con un organico progetto annuale di ospitalità di compagnie o complessi artistici professionali ai quali concorrono con adeguati strumenti finanziari il comune o la Provincia di appartenenza;

r) per teatri del patrimonio regionale, i teatri di proprietà della Regione, o da essa controllati;
s) per grandi esercizi teatrali privati, quei soggetti gestori di sale teatrali con capienza di almeno novecento posti, provviste di agibilità con un organico progetto annuale di ospitalità con prevalenza di compagnie o complessi artistici professionali nazionali o internazionali;

t) per residenza monodisciplinare, un progetto triennale, attuato da uno o più soggetti aventi personalità giuridica, dotati di direzione artistica, da realizzare con il concorso di uno o più Comuni attraverso adeguato sostegno e apposita convenzione. La residenza deve garantire una molteplice attività di promozione, formazione del pubblico, produzione ed ospitalità;
u) per residenza multidisciplinare, un progetto triennale, attuato da uno o più soggetti aventi personalità giuridica, dotati di una direzione artistica composita, da realizzare con il concorso di uno o più Comuni attraverso adeguato sostegno e apposita convenzione. La residenza deve garantire una molteplice attività di promozione, formazione del pubblico, produzione ed ospitalità, deve essere altresì orientata alla contaminazione tra le varie esperienze dello spettacolo favorendone la creazione e l’esecuzione;
v) per spettacoli viaggianti, le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all’aperto o al chiuso, anche se in maniera stabile, definiti dalla legge 18 marzo 1968, n. 337.

w) per arte in strada si intende la libera espressione artistica da parte di qualsiasi persona, indipendentemente dalle qualità tecniche, in relazione alle seguenti manifestazioni artistiche:

- figurative (ritrattisti, caricaturisti, pittori, madonnari),

- musicali (esclusivamente con strumenti non amplificati),

- recitative,

- giochi di abilità, prestigio, mangiafuoco, saltimbanchi, giocolieri.

z) Per spettacolo di strada si intende l’attività spettacolare svolta sul

territorio nazionale senza l'impiego di palcoscenico, di platea e apprezzabili attrezzature, ovvero svolta in modo itinerante con il pubblico, grazie alle sole capacità degli artisti, ovvero attraverso l'impiego di minimi strumenti ad uso esclusivo degli artisti.

Articolo 3

Compiti della Regione

1. La Regione:
a. sostiene lo spettacolo, definisce la programmazione degli interventi regionali di promozione e innovazione, favorisce il consolidamento del rapporto dei soggetti con il territorio, promuove nuove attività, la distribuzione e la circolazione degli spettacoli, anche in relazione a finalità educative e culturali.
b. sostiene progetti specifici di produzione e autoproduzione, di distribuzione e di rappresentazione di spettacolo dal vivo di realtà artistiche, imprenditoriali o in forma di associazionismo, in particolare nel campo della contemporaneità, con riferimento al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità culturali della presente legge;
c. sostiene progetti di autoproduzione consortile, valorizzando la capacità di associazione fra diversi soggetti culturali sul territorio regionale, e le coproduzioni tra due o più regioni, anche dell’Unione europea;
d. promuove giovani artisti e autori che operano nell’ambito della sperimentazione e della ricerca;
e. al fine di favorire la circolazione di tutte le esperienze (produttive e artistiche) sostiene la costituzione di un circuito regionale per lo spettacolo dal vivo;
f. incentiva e sostiene il recupero di spazi di uso pubblico, destinati alla produzione e alla rappresentazione dello spettacolo dal vivo su tutto il territorio regionale, ivi comprese residenze multidisciplinari di gestione pubblica con sezioni per iniziative di autogestione e di ricerca e sperimentazione;
g. promuove l’educazione e la formazione ai linguaggi musicali, teatrali e artistici, anche a partire dalla revisione delle attuali discipline artistiche nei programmi scolastici di ogni ordine e grado;
h. sostiene le attività di spettacolo dal vivo destinate ai giovani e ai bambini, anche nell’ambito di attività didattiche scolastiche;
i. promuove interventi di welfare per garantire ammortizzatori sociali ai lavoratori dello spettacolo dal vivo, in particolare la sicurezza sociale, il riconoscimento del periodo di maternità e di malattia, i periodi di non lavoro;
l. promuove interventi pubblici per favorire la fruizione delle attività culturali ed artistiche, anche mediante politiche economiche atte a garantire condizioni di diritto di accesso egualitario e universale;
m. promuove e sostiene nelle strutture pubbliche sezioni per le iniziative di ricerca e sperimentazione;
n. sostiene progetti che prevedano, nella loro elaborazione, recupero di marginalità sociali.
o. sostiene progetti che prevedono la partecipazione di artisti e lavoratori dello spettacolo dal vivo migranti.
p. sostiene progetti elaborati e gestiti da artisti migranti.

2. Nel perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2, la Regione, in particolare:
a) istituisce un fondo regionale per il sostegno delle attività di spettacolo;
b) adotta programmi triennali di investimento e promozione volti a conseguire le finalità, attività e modalità indicate dall’articolo …;
c) istituisce un fondo regionale per le politiche di welfare [commi h) e i)];
d) effettua la vigilanza e il monitoraggio, attraverso l’Osservatorio di cui all’art. 12, sul perseguimento degli obiettivi programmatici e sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche nell'ambito del proprio territorio.
3. La Regione, inoltre:
a) promuove la diffusione e lo sviluppo della cultura dello spettacolo anche attraverso collaborazioni e progetti comuni con lo Stato, altre Regioni, istituti, centri nazionali ed internazionali, in particolare nell'ambito dell'Unione europea;
b) promuove la diffusione dello spettacolo regionale all'estero, aderisce a protocolli ed a iniziative internazionali coerenti con le finalità del presente articolo;
c) svolge attività speculativa, attraverso l’Osservatorio di cui all’art. 12, sulle realtà dello spettacolo, con la collaborazione degli enti locali ed operatori dello spettacolo al fine di realizzare rilevazioni, analisi e ricerche, anche per valutare gli andamenti del settore e l'efficacia dell'intervento regionale. A tal fine i soggetti destinatari di finanziamenti sono tenuti a fornire i dati e le informazioni richieste.
4. La Regione tratta, anche attraverso l'ausilio di strumenti elettronici, i dati raccolti comunicandoli e diffondendoli nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche (protezione dei dati personali).
5. La Regione, per favorire l’accesso al credito da parte delle imprese dello spettacolo, può contribuire alla formazione del fondo rischi dei consorzi fidi di garanzia operanti o nel settore dello spettacolo stesso o di sezioni speciali operanti anche in altri settori economici, sostenendo in particolar modo l’imprenditoria giovanile e femminile.

Articolo 4

Compiti delle Provincie

Le Provincie, negli ambiti territoriali di propria competenza e in collaborazione con la Regione, possono:

a) concorrere a sostenere e promuovere ogni attività di spettacolo;
b) partecipare, anche in forma associata, alla costituzione e alla gestione di soggetti stabili di spettacolo dal vivo e di residenze monodisciplinari e multidisciplinari pubbliche;
c) concorrere a promuovere l’avvicinamento del pubblico, la diffusione delle attività di spettacolo nelle scuole, e sostenere la cultura e la presenza dello spettacolo nelle università in accordo con le amministrazioni competenti;
d) costituire Osservatori provinciali in materia di spettacolo;
e) collaborare con la Regione, le Provincie confinanti e i comuni del proprio territorio alla definizione delle residenze monodisciplinari e multidisciplinari nel proprio territorio;
f) promuovere e realizzare, anche nell'ambito della programmazione regionale, la costruzione, il restauro, la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale di immobili adibiti a luogo di spettacolo, al fine di restituirli stabilmente alla pubblica fruizione. A tal fine è compito delle Provincie provvedere alla mappatura di tutte i luoghi dello spettacolo presenti sul proprio territorio;
g) partecipare, anche in forma associata, secondo le linee della programmazione nazionale e regionale, alla distribuzione della produzione degli spettacoli dal vivo sul territorio;
h) promuovere, in collaborazione con i Comuni, attività di informazione e di formazione del pubblico.
2. Le Provincie, inoltre, esercitano le funzioni in materia di collocamento del personale dello spettacolo, attribuite ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

3. Al fine di individuare le priorità della programmazione regionale degli interventi per lo spettacolo, le Provincie, all’interno di una logica partecipativa che prevede il coinvolgimento diretto dei cittadini e delle cittadine e di tutte le realtà territoriali impegnate nel campo dello spettacolo dal vivo e della cultura, attivano consultazioni periodiche di base e cicli di incontri.

Articolo 5

Compiti dei Comuni

1. I Comuni concorrono in veste singola o associata alla definizione dei programmi regionali di cui all'articolo …, possono altresì con risorse proprie, nell'ambito della programmazione regionale:

a) sostenere le attività di spettacolo e raccordarle con le politiche di valorizzazione dei beni culturali e di promozione artistica e con le politiche sociali, per rispondere ai bisogni di cultura e di crescita sociale delle comunità locali;
b) svolgere i compiti attinenti all'erogazione dei servizi per lo spettacolo dal vivo, con riferimento alla promozione, programmazione, distribuzione ed esercizio sul proprio territorio anche attraverso i circuiti ed i teatri municipali;
c) promuovere e realizzare, nell’ambito del programma regionale, progetti per il recupero, la ristrutturazione e la riconversione di spazi pubblici, strutture, immobili e beni demaniali, compresi quelli confiscati alla mafia, da destinare allo spettacolo dal vivo;
d) attuare interventi di predisposizione, restauro, adeguamento e qualificazione di sedi ed attrezzature destinate alle attività di spettacolo, interventi d’innovazione tecnologica e di valorizzazione del patrimonio storico e artistico dello spettacolo anche attraverso progetti di catalogazione e conservazione;
e) provvedere alla promozione delle attività di spettacolo e alla formazione del pubblico per finalità sociali e di sviluppo del territorio;
f) elaborare proposte per l'individuazione della residenza monodisciplinare e multidisciplinare definita di soggetti di spettacolo in luoghi di spettacolo ubicati nel proprio territorio, ai fini della redazione del piano regionale triennale di cui all'articolo .., e concorrere, unitamente alla Regione e alle Provincie, alla loro gestione e programmazione;
g) partecipare, anche in forma associata, alla costituzione e alla gestione di soggetti stabili di spettacolo dal vivo e di residenze multidisciplinari pubbliche;
h) effettuare un costante monitoraggio delle attività di spettacolo dal vivo che operano sul proprio territorio dandone comunicazione alla Regione;
i) garantire la programmazione delle attività degli artisti di strada nelle piazze storiche, nelle piazze di mercato, nelle isole pedonali ed in altri luoghi di incontro e tutelarne il libero svolgimento;
l) indicare i luoghi nei quali è vietata l’attività degli artisti di strada, eventuali limiti acustici e disciplinano le modalità generali di accesso a tale attività.

2. Al fine di individuare le priorità della programmazione regionale degli interventi per lo spettacolo, i Comuni, i municipi e le circoscrizioni nelle grandi città, all’interno di una logica partecipativa che prevede il coinvolgimento diretto dei cittadini e delle cittadine e di tutte le realtà territoriali impegnate nel campo dello spettacolo dal vivo e della cultura, attivano consultazioni periodiche di base e cicli di incontri.

Capo II

Modalità di intervento della Regione (?)

Articolo 6

Consiglio Regionale per lo Spettacolo dal vivo

1. Per l’attuazione delle politiche della Regione rivolte alle attività dello spettacolo dal vivo è istituito, presso l’Assessorato alla cultura, il Consiglio regionale del Lazio per lo spettacolo dal vivo.

2. Il Consiglio è un organismo permanente di consultazione, elaborazione, indirizzo, proposta e verifica.

3. Il Consiglio dura in carica quattro anni e si suddivide in quattro settori: musica, teatro, danza e spettacolo viaggiante. Per ciascun settore sono costituite commissioni formate da:

Formazione (conservatori, accademie)
associazioni professionali
sindacati e associazionismo
spazi pubblici (teatri, fondazioni lirico sinfoniche,…)
promozione e distribuzione

4. Il Consiglio ha poteri di proposta relativamente alla nomina dei rappresentanti della Regione nei teatri stabili pubblici e nelle fondazioni lirico-sinfoniche.
5. Il Consiglio definisce:

a) la programmazione triennale di investimento e promozione;
b) la ripartizione del Fondo regionale per lo spettacolo dal vivo;
c) i criteri e le modalità per l’erogazione dei finanziamenti di cui agli articoli …;
d) i criteri e la programmazione triennale del fondo regionale per le politiche di welfare;
e) i criteri di costituzione degli organi dell’Osservatorio regionale di cui all’articolo 12 nonché le modalità di funzionamento del medesimo;
f) i compiti dei teatri stabili pubblici e delle fondazioni lirico-sinfoniche;
g) le linee della formazione professionale.

6. Il Consiglio vigila sul rispetto della legge negli interventi regionali e sull’attuazione delle attività soggette ad accordi e convenzioni.

Articolo 7

Conferenza di programmazione e verifica

1. Ogni anno l’assessorato alla Cultura convoca una conferenza di programmazione e verifica cui partecipano tutte le realtà dello spettacolo dal vivo che operano sul territorio al fine di raccogliere proposte e verificare i propri interventi.
Capo III

Sostegno della Regione alle attività di spettacolo
Articolo 8

Tipologie di intervento regionale

1. La Regione eroga finanziamenti a copertura totale o parziale per le seguenti attività:
produzione di spettacoli realizzati da soggetti che operano in forma stabile nel territorio regionale;
distribuzione di spettacoli sul territorio regionale;
iniziative di promozione delle attività di spettacolo;
organizzazione di festival, manifestazioni, convegni e seminari, spettacoli, rassegne sul territorio nazionale;
formazione degli operatori dello spettacolo e di aggiornamento professionale, anche in collaborazione con l’università e con istituzioni pubbliche;
iniziative finalizzate alla promozione della ricerca, dell’attività creativa di nuovi autori e in particolare dei giovani;
iniziative di formazione del pubblico, in particolare quello giovanile, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche e le università;
iniziative in favore delle pari opportunità nel settore dello spettacolo;
costituzione del circuito regionale dello spettacolo dal vivo;
iniziative di promozione della produzione artistica al di fuori del territorio regionale;
ogni altra iniziativa volta a promuovere lo sviluppo del settore;
restauro, adeguamento, qualificazione e condizioni di agibilità di sedi ed attrezzature destinate alle attività di spettacolo;
valorizzazione del patrimonio storico ed artistico dello spettacolo, anche attraverso progetti di catalogazione e conservazione.

2. La Regione sostiene i soggetti stabili ad iniziativa pubblica attraverso un finanziamento triennale non cumulabile con gli altri interventi. I finanziamenti sono condizionati ad un regolamento che preveda:

a. Nomina della direzione artistica in base a concorso pubblico basato su curriculum e su un progetto artistico e culturale triennale che deve comprendere:

- rapporto stabile con il territorio;

- formazione professionale e del pubblico;

- rapporto con le scuole;

- valorizzazione del patrimonio artistico e culturale;

- ricerca e sperimentazione;

- documentazione anche audiovisiva, conservazione, catalogazione e valorizzazione delle attività svolte.

b. Rispetto del contratto nazionale di lavoro della categoria, delle norme previdenziali ed assistenziali vigenti nelle norme di assunzione a tempo determinato o indeterminato, di collaborazione coordinata e continuativa, di prestazione occasionale.
c. Spettacoli del cartellone a prezzi agevolati e convenzioni con scuole e università.
d. Agibilità luoghi di spettacolo.
3. Nel caso in cui il regolamento di cui al comma precedente non sia rispettato dai soggetti stabili ad iniziativa pubblica, il finanziamento triennale viene sospeso.
Articolo 9

Fondo per lo spettacolo dal vivo

1. È istituito il Fondo per lo spettacolo dal vivo. Il Fondo è alimentato dalle risorse statali e regionali destinate al settore dello spettacolo, nonché da eventuali altre risorse conferite alla Regione da altre istituzioni o enti pubblici e privati. Il Fondo è suddiviso nei seguenti settori: teatro, musica, danza, spettacolo viaggiante e spettacolo di strada. All’interno di ciascun settore il Fondo finanzia le seguenti attività:

Produzione,
Promozione,
Distribuzione,
Esercizio,
Welfare,
Formazione professionale e del pubblico,
Conservazione e valorizzazione.

2. Possono accedere al Fondo per lo spettacolo dal vivo:

- compagnie teatrali, di prosa e di danza;

- teatri pubblici e privati, istituzioni e fondazioni teatrali e musicali;

- festival;

- circuiti, organismi di produzione e distribuzione territoriale;

- singoli, associazioni culturali, cooperative, strutture singole o associate.

3. I finanziamenti sono erogati in base a:

qualità artistica e validità culturale dei progetti;
rispetto del contratto nazionale di lavoro della categoria, delle norme previdenziali ed assistenziali vigenti nelle norme di assunzione a tempo determinato o indeterminato, di collaborazione coordinata e continuativa, di prestazione occasionale;
formazione del pubblico e formazione professionale;
rapporto stabile con il territorio e con l’associazionismo;
capacità di associazione fra diversi soggetti culturali sul territorio regionale;
rapporto con le istituzioni scolastiche e le università;
interculturalità;
agevolazioni a favore delle fasce sociali a basso reddito, dei giovani e degli anziani;
agibilità luoghi di spettacolo.

4. Il finanziamento viene sospeso per i soggetti che non rispettino uno solo dei criteri di cui alle lettere b), h), i).

5. All’interno del Fondo per lo spettacolo dal vivo è individuato il Fondo di anticipazione di cui all’art. 11.

Articolo 10

Modalità di erogazione dei finanziamenti

1. I finanziamenti di cui all’articolo 9 sono erogati:

a. nella misura del 100 % del costo dell’iniziativa in caso di esordi di singoli artisti o nei primi cinque anni di attività dei soggetti richiedenti;
b. nella misura massima del 70 % dopo i cinque anni di attività.

2. Nel caso in cui le spese documentate siano inferiori al preventivo, per i soggetti di cui alla lettera b) del comma precedente il finanziamento è ridotto in misura proporzionale.

3. I soggetti di cui alla lettera b) del comma precedente sono tenuti a reinvestire in altri progetti la eventuale quota di utile superiore alla quota di investimenti non derivanti dal finanziamento pubblico.

4. Le domande per i finanziamenti di cui al comma 1 devono essere presentate entro il mese di agosto dell’anno precedente; la comunicazione dell’accettazione e dell’entità del finanziamento da parte della Regione deve avvenire entro 60 giorni dalla data della presentazione.

5. I finanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo sono erogati nella misura del 75 % entro 120 giorni dalla data della presentazione. Il restante 25 % sarà erogato alla presentazione del consuntivo, in base alle modalità stabilite dal Consiglio.

6. I finanziamenti sono disposti triennalmente se richiesto dai beneficiari sulla base di un progetto di attività triennale.

7. I soggetti che non ricevono i finanziamenti dalla Regione nei termini stabiliti dal presente articolo, godranno di priorità nei criteri di finanziamento nell’anno successivo a quello in corso, se presenteranno progetti con le caratteristiche previste al precedente articolo 9.


Articolo 11

Fondo di anticipazione

1. È istituito un Fondo di anticipazione per il settore dello spettacolo dal vivo finalizzato a garantire il tempestivo utilizzo delle risorse statali assegnate ai soggetti di cui all’art. 9, comma 2.

2. Il Fondo di anticipazione viene quantificato annualmente dalla legge finanziaria. Alla sua copertura si provvede mediante le risorse che i beneficiari sono tenuti a restituire sia direttamente, versando alla Regione i finanziamenti statali riscossi, sia indirettamente mediante compensazione del contributo regionale assegnato.
3. I beneficiari dell’anticipazione regionale possono richiedere l’erogazione anticipata dei fondi statali loro assegnati fino ad un massimo del 90 percento del contributo stesso e comunque non oltre il contributo regionale assegnato.
4. I beneficiari dell’anticipazione regionale sono tenuti alla restituzione dell’anticipazione stessa senza alcun onere di interesse entro il termine dell’esercizio finanziario in cui vengono riscossi i contributi statali.

Capo IV

Osservatorio regionale

Articolo 12

Osservatorio regionale sullo spettacolo

1. È istituito l’Osservatorio regionale sullo spettacolo, presieduto dall’assessore alla cultura.
2. L’Osservatorio ha i compiti di vigilanza, monitoraggio, analisi e indagine sul perseguimento degli obiettivi programmatici della presente legge e sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche nell'ambito del proprio territorio.
3. L’Osservatorio in particolare:
predispone una relazione annuale analitica sull’utilizzazione dei fondi stanziati dalla presente legge;
vigila sull’attività dei soggetti stabili ad iniziativa pubblica e in particolare sull’attuazione delle norme previste dal comma 2 dell’articolo 8;
vigila sul rispetto delle scadenze da parte della Regione nell’erogazione dei finanziamenti come stabilito dall’articolo 10;
vigila sul rispetto dei contratti nazionali di lavoro nelle attività finanziate dal Fondo regionale per lo spettacolo dal vivo;
raccoglie e aggiorna i dati e le notizie relativi all’andamento dello spettacolo, nelle sue diverse forme e articolazioni, nella Regione Lazio, al fine di realizzare attività permanenti quali:
- la mappatura dei soggetti di spettacolo e delle sedi,

- la mappatura su tutto il territorio regionale di spazi di uso pubblico da recuperare e da destinare alla produzione e alla rappresentazione dello spettacolo dal vivo,

- il monitoraggio dell’occupazione del settore,

- l’analisi dei fabbisogni formativi,

- l’evoluzione delle figure professionali,

- il monitoraggio dei finanziamenti pubblici;

realizza analisi ed elaborazioni su temi specifici individuati dal Consiglio Regionale per lo Spettacolo dal vivo;
acquisisce tutti gli elementi di conoscenza sulla spesa annua complessiva nella Regione al sostegno ed all’incentivazione dello spettacolo dal vivo, ivi compresa quella svolta dalle istituzioni e dagli enti locali;
collabora con istituzioni ed organismi culturali pubblici quali università, enti e istituti di ricerca;
diffonde e comunica adeguatamente i risultati delle attività svolte attraverso rapporti annuali, pubblicazioni periodiche, siti internet.

4. L’Osservatorio riferisce all’Assessore alla cultura e al Consiglio Regionale per lo Spettacolo i risultati delle attività di cui al comma precedente.


Capo V

Politiche di welfare

Articolo 13

Fondo regionale per le politiche di welfare

1. È istituito un Fondo regionale per le politiche di welfare al fine di garantire ammortizzatori sociali ai lavoratori dello spettacolo dal vivo, in particolare la sicurezza sociale, il riconoscimento del periodo di maternità e di malattia, i periodi di non lavoro.

2. Per i periodi di disoccupazione o inoccupazione, per i periodi di maternità, per i periodi di non lavoro per malattia, i lavoratori dello spettacolo dal vivo percepiscono dalla Regione un sostegno pari 500 euro mensili.

Articolo 15

Requisiti e modalità di accesso al Fondo regionale per il welfare
1. Possono accedere al Fondo regionale per il welfare tutti i lavoratori dello spettacolo dal vivo di qualsiasi nazionalità in possesso dei seguenti requisiti:

a. essere residenti nella Regione Lazio da almeno 12 mesi;

b. essere iscritti all’Ufficio speciale di collocamento per i lavoratori dello spettacolo dal vivo;
2. I soggetti di cui al comma 1 devono attestare il periodo di non lavoro tramite presentazione dell’Isee puntuale o tramite autocertificazione.

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