OGGETTO: BILANCIO – OBIETTIVI PROGRAMMATICI RELATIVI AL PATTO DI STABILITA’ INTERNO 2012/2014: AUTORIZZAZIONE ALLA NON IMPUTAZIONE DI ALCUNE SPESE AI FINI DEL PATTO DI STABILITA’ E RELATIVE DIRETTIVE PER I RESPONSABILI DI SERVIZIO.

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

su proposta del Sindaco

 

 

 

VISTI gli obblighi previsti a carico del comparto dei Comuni dal DL 112/2008, dal DL 78/2010, dal DL 98/2011, dal DL 138/2011;

 

VISTI gli articoli 30, 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012) recanti la disciplina del patto di stabilità interno per il triennio 2012-2014 volto ad assicurare il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;

 

VISTA la Circolare n. 5/2012 contenente i criteri interpretativi per l’applicazione delle nuove regole da parte degli enti locali ivi inclusi il metodo di calcolo degli obiettivi programmatici ed il nuovo meccanismo premiale basato sulla virtuosità;

 

PREMESSO che, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;

 

CONSIDERATO

 

- che il contributo finanziario richiesto ai Comuni si è progressivamente accresciuto (2.160 per 2011- 3.700 per 2012- 4.500 per 2013) nonostante il comparto sia in avanzo e presenti risultati finanziari positivi determinando una situazione finanziaria di assoluta insostenibilità e allo stesso tempo questo si è accompagnato a manovre di forte riduzione sul versante delle entrate;

 

VALUTATO

 

-che molti Comuni per rispettare il patto di stabilità interno sono costretti a non ottemperare alle obbligazioni già assunte con soggetti esterni, con grave pregiudizio per l'ente, per il sistema delle imprese, per l'economia locale del territorio e per il sistema occupazionale;

 

- che gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno devono approvare i bilanci di previsione iscrivendo gli stanziamenti di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alla previsione dei flussi di cassa di entrate e spese di parte capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, venga garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto;

 

-che il servizio finanziario del Comune ha provveduto a determinare l'ammontare dell'entità del concorso agli obiettivi di finanza pubblica e del conseguente obiettivo in termini di saldo finanziario per il triennio 2012/2014;

 

- che i Comuni sono l’unico comparto della Pubblica Amministrazione che ha tenuto sotto controllo la spesa corrente di funzionamento;

 

- che i Comuni potrebbero contribuire a sostenere l’economia in un momento di forte crisi come l’attuale, contribuendo al sostegno dei lavori pubblici di piccola e media entità, con effetti anticiclici sull’economia locale e nazionale, con effetti positivi sull’occupazione delle imprese più deboli;

 

- che è impossibile rispettare il vincolo del patto di stabilità interno inerente la gestione di cassa poiché le modalità di costruzione dell’obiettivo assegnato a ciascun ente di cui ai sopraccitati articoli, non tiene conto della circostanza che i pagamenti dei Comuni sono conseguenza necessaria degli impegni di spesa assunti per obbligazioni legittimamente perfezionate, anche negli esercizi precedenti, soprattutto in relazione alle spese di investimento;

 

- che per l’attuazione delle opere pubbliche gli enti locali hanno impegnato nel rispetto della normativa vigente, le somme occorrenti e soprattutto perfezionando obbligazioni giuridicamente vincolanti con terzi soggetti, in particolare imprese fornitrici di lavori, beni o servizi;

 

- che esistono delle priorità nella erogazione dei servizi ai cittadini e nella realizzazione di interventi per opere pubbliche e manutenzioni, per le quali il rinvio per mere ragioni contabili causerebbero al Comune dei danni ben maggiori a quelli derivanti dal mancato rispetto del patto di stabilità;

 

- che insistono in capo ai Comuni ed ai sindaci responsabilità anche di carattere penale relativamente ad aspetti di salute pubblica e di sicurezza che richiedono per la loro garanzia interventi anche strutturali che implicano impegno economico inderogabile come ad esempio l'adeguamento alla stabilità sismica degli edifici scolastici;

 

 - che diventa necessario soppesare i maggiori esborsi che potrebbero derivare alle casse comunali per il raggiungimento di fini di sviluppo e coesione sociale con le esigenze di contenimento delle spese stesse;

 

- che gli obiettivi di saldo programmatico per gli esercizi 2012-2014 sarebbero per il Comune e per la buona parte dei Comuni superiori a 5.000 abitanti tecnicamente non raggiungibili e che pertanto si auspica  un intervento correttivo da parte degli organi di governo;

 

- che l’art. 28,comma 11 ter, della Legge 214/2011 prevedeva la ridefinizione delle regole del patto di stabilità interno;

 

- che alla luce di quanto finora esposto sarebbe del tutto irresponsabile da parte di questa Amministrazione non indirizzare il Responsabile finanziario, di concerto con i Responsabili di tutte le aree interessate, a procedere all'emissione dei mandati di pagamento relativi alle spese previste senza tener conto dei limiti di cui al patto di stabilità.

 

RITENUTO

 

-che con riferimento alla fattispecie regolata nella seguente delibera non trovi applicazione la disciplina contenuta nel DL 98/2011 in tema di condotte elusive del patto, nonché la disciplina contenuta nel decreto legislativo n.149 del 2011 in tema di premi e sanzioni.

 

 

SI PROPONE

 

di autorizzare, in attesa dell'approvazione del bilancio che deve avvenire entro il 30 giugno e di eventuali modifiche in senso migliorativo nella disciplina del patto di stabilità,  l'imputazione di alcune spese fuori dal vincolo del patto di stabilità per l’esercizio 2012, con la relativa esclusione nel saldo finanziario in termini di competenza mista rilevante ai fini della verifica del patto di stabilità interno.

In particolare le spese correnti ed in conto capitale sostenute dal Comune/ sindaco in quanto ufficiale dal governo; le spese correnti e in conto capitale sostenute dal Comune per gli uffici giudiziari; le spese in conto capitale relative agli adempimenti già assunti per  le opere pubbliche già terminate; le spese correnti ed in conto capitale riguardanti lo svolgimento di funzioni essenziali per garantire i diritti sociali e civili della comunità amministrata.

 

AUTORIZZA

 

1) il responsabile del Servizio Finanziario a  non computare ai fini della verifica del patto di stabilità per l’esercizio finanziario 2012 le seguenti categorie di spese:

        Spese per fronteggiare emergenze straordinarie;

        Spese per garantire il soddisfacimento di diritti civili e sociali della comunità, in particolare per assicurare i servizi ai soggetti in condizioni di disabilità;

        Spese per l’edilizia scolastica;

        Spese obbligatorie a carico del Comune previste da leggi dello Stato o della Regione rientranti nelle proprie funzioni fondamentali come individuate dalla legge n. 42 del 2009 (ad es. spese per uffici giudiziari);

            Spese finanziate con  delibera CIPE e finanziate con fondi europei;

            Spese per opere e investimenti in corso relative a residui passivi 2010 e precedenti per il completamento di opere già avviate, nel limite massimo annuo del 10% dei residui passivi 2010;

2) di proporre al Consiglio Comunale di modificare, in attesa del recepimento delle proposte ANCI di modifica delle vigenti regole del patto di stabilità, il prospetto degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità da allegare al Bilancio di Previsione 2012 , al fine di tenere conto  delle  esclusioni  di spesa dal saldo di competenza mista delle spese individuate al punto 1 della presente delibera anche se ciò dovesse comportare il non rispetto del patto di stabilità secondo le regole vigenti.

 

Pertanto per tali fattispecie della presente delibera il funzionario/dirigente  che assume impegni di spesa e il Responsabile/ Dirigente del Servizio Finanziario  non dovranno verificare la coerenza e compatibilità con i limiti del patto di stabilità e che la violazione dell’obbligo di accertamento in questione previsto dall’art. 9 del DL 78/2009 non comporterà responsabilità amministrativa e disciplinare a carico dei predetti funzionari/dirigenti.

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