Tiziano Rinaldini
Non occorrono grandi competenze per riconoscere che con la «riforma» ciò che prima era impossibile viene reso direttamente possibile con l'esplicita copertura di legge. Il titolo dell'art.14 del testo della «riforma» recita: «tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo», sostituendo il titolo dell'art.18 «Reintegrazione nel posto di lavoro».
Il magistrato può riconoscere illegittimo il licenziamento individuale e sanzionarlo con l'indennizzo. Non solo: si obbligano le parti a un tentativo preventivo di composizione ufficializzando sul piano legislativo che il diritto può essere materia di scambio negoziale, tentando così di evitare l'imbarazzo per il magistrato e forzando per una composizione monetizzante. Il cuore dell'art.18 richiama il ruolo della magistratura con un'unica modalità: «l'inefficacia e l'annullamento del licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo», «ordina all'imprenditore di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro».
Passa di qui lo spartiacque da una situazione a un'altra. Altro che manutenzione; non c'è spazio per considerazioni su aspetti dell'attuale testo che sarebbero meno negativi o di «pasticciata praticabilità» rispetto al testo iniziale.