IL CONSIGLIO NAZIONALE
RIUNITOSI A NAPOLI
IL 29 FEBBRAIO 2001
Premesso che:
- Il D.L. n.1 del 24 gennaio 2012 recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, ha previsto all’articolo 35, commi 8, 9 e 10, che i tesorieri o i cassieri dei Comuni provvedano a versare le disponibilità liquide ed esigibili depositate alla data del 24 febbraio presso gli stessi sulle rispettive contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale sino al 31 dicembre 2014;
- Il versamento deve essere effettuato per il primo 50% delle somme liquide ed esigibili a far data dal 29 febbraio e per il restante 50% a far data dal 16 aprile;
- tale obbligo sembra configurare una violazione delle disposizioni costituzionali, in particolare degli articoli 114, 117,118 e 119 della Costituzione che riconoscono il principio di equiordinazione fra i livelli di governo, piena autonomia nello svolgimento dei poteri e delle funzioni assegnate, nonché autonomia normativa in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle stesse funzioni. A questo si aggiunge una chiara lesione dei principi contenuti nell’articolo 119 della Costituzione e delle relative norme legislative di attuazione in ordine all’autonomia di entrata e di spesa propria dei Comuni che ha come precondizione organizzativa la piena disponibilità e gestione delle somme liquidi ed esigibili;
- tale previsione, ledendo l’autonomia potestativa ed organizzativa del comune, interviene in importanti rapporti contrattuali in corso, in quanto la tesoreria comunale è stata individuata dopo lo svolgimento di una gara pubblica e la conseguente sottoscrizione di un contratto. Tale rapporto contrattuale verrebbe così ad essere modificato ope legis , configurando così ipotesi di inadempimento a carico di una parte contrattuale, al di fuori della sua volontà;
- la Relazione tecnica di accompagnamento al D.L. in questione stima in almeno 8.600 milioni di euro calcolati sulla media gennaio-novembre 2011 le risorse che complessivamente dovranno confluire, nonché prevede la corresponsione da parte dello Stato su di esse di un tasso di interesse pari all’1% con un onere complessivo di circa 60 milioni per il 2012, di 70 milioni per il 2013 e 2014;
- appare evidente il grave pregiudizio economico e finanziario a carico della finanza comunale, nonché per l’intero sistema economico e produttivo locale;
- la Commissione Bilancio del Senato della Repubblica ha condizionato la formulazione di un parere non ostativo sull’articolo 35 ad alcuni rilievi: garantire che il trasferimento sia congegnato in modo da garantire l’equivalenza tra i tassi di interesse attivi maturati presso le tesorerie locali e quelli maturati presso la tesoreria statale; approvazione di una normativa transitoria che disciplini le convenzioni tra le autonomie territoriali e gli istituti di credito al fine di prevenire l’insorgere di possibili contenziosi, predisponendo meccanismi che salvaguardino: a)l’interesse degli enti a non subire penalizzazioni per quanto riguarda la remunerazione, in termini di interessi attivi; b) la possibilità di reperire finanziamenti sul mercato a condizioni non svantaggiose, in termini di interessi passivi rispetto a quelle fornite dalle tesorerie locali, prevenendo forme di penalizzazione degli enti con valutazioni di rating critiche, c) la posizione degli istituti bancari a vocazione territoriale, anche per evitare sofferenza di liquidità e restrizioni per l’accesso al credito. Si prevede inoltre che l’applicazione del comma 9 relativa allo smobilizzo degli investimenti finanziari non determini perdite in conto capitale o passività. Per quanto riguarda i pagamenti si rileva che tali risorse devono essere in via prioritaria rivolte al pagamento dei residui in conto trasferimenti degli enti locali e va predisposto un sistema normativo adeguato individuando le priorità di pagamento dei crediti, certi, liquidi ed esigibili verso le imprese ed infine che la centralizzazione del sistema dei pagamenti sia accompagnata da un meccanismo che assicuri criteri di selezione dei debiti da estinguere fondato su una equilibrata gestione delle risorse pubbliche.
TUTTO CIO’ PREMESSO
IL CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ANCI
Ribadendo quanto già sostenuto da tempo circa il fermo e indiscusso senso di responsabilità che guida l’azione dei Comuni e di chi li amministra rispetto alla grave situazione economica e finanziaria, dimostrato costantemente dai risultati che il contributo e lo sforzo dei Comuni fornisce al risanamento delle finanze pubbliche in termini complessivi, risultati sottolineati in termini indiscutibili da ultimo dalla Corte dei Conti sul 2011 con una spesa corrente pari a - 1,4% e con una spesa in conto capitale pari a – 4%, spesa corrente che nei grandi comuni si riduce a -5%, tutto questo in un contesto in cui altri livelli di governo aumentano la spesa corrente del 4,8%.
Attendendo come annunciato e richiesto dalla Commissione di conoscere l’eventuale correzione che il Governo si appresta a proporre e comunque rimarcando la contrarietà a tale previsione.
INTENDE PROMUOVERE
Ogni iniziativa di contrasto a tale previsione sostenendo:
- 1.
A tal fine, invita gli organi di vertice del Comune a chiedere al tesoriere di non procedere al trasferimento, a quantificare la giacenza media nella tesoreria comunale delle risorse. A supporto di tale eventuale iniziativa l’ANCI renderà disponibile un ricorso tipo.
- 2.La promozione attraverso delibera del Consiglio delle Autonomie locali previsto in ciascuna Regione del ricorso alla Corte costituzionale avverso la norma in questione.