Massimario CNG
Collegio Nazionale di Garanzia
Partito della Rifondazione Comunista


Massimario Statuto aggiornato il 25 gennaio 2014

 

Art. 2 - Iscrizione al Partito
a) non rinnovo della tessera: i compagni hanno tempo fino alla chiusura del tesseramento annuale, salvo esplicita dichiarazione di non voler restare nel Partito. La tessera non può essere negata a chi è stato regolarmente iscritto al partito nell’anno precedente, salvo, ovviamente, il caso in cui il compagno in questione sia stato, nel corso dell’anno, sanzionato in via definitiva da un provvedimento disciplinare di allontanamento dal partito.
b) dimissioni: le dimissioni, presentate per iscritto, devono essere rese note all’organismo competente che ne prende atto. Per organismo competente si intende l’organismo dirigente del circolo di iscrizione e, per i membri di organismi dirigenti o di garanzia, l’organismo di cui si fa parte.
Art. 2 - Criterio di appartenenza territoriale
In base all’art. 2 il criterio di appartenenza territoriale è inderogabile salvo quanto previsto dall’art. 14 dello Statuto.
Art. 2 - Iscrizione al Partito nel Comune o quartiere non di residenza
L’iscrizione ad un circolo territoriale del Partito nel comune o quartiere non di residenza ove si svolge la propria attività di lavoro o di studio è consentita se non esistono circoli di lavoro o di studio nel suddetto comune o quartiere.
Art. 7 comma 3 coordinato agli art. 42, Art. 43, Art. 45, Art. 46 – Assenze alle riunioni degli organi collegiali e procedimento di decadenza per assenze non giustificate

1) i membri del Direttivo di Circolo, del CPF, CPR, del CPN e della Direzione nazionale assenti per tre sedute consecutive dell’organismo stesso e non giustificati vengono dichiarati decaduti. La verifica viene effettuata rispettivamente dal CGC, CFG, CRG o dal CNG e l’eventuale giustificazione va fornita entro la successiva riunione del Direttivo di Circolo, CPF, CPR, CPN e DN;
2) la sostituzione dei membri del Direttivo di Circolo, del CPF, CPR o del CPN eletti in sede congressuale decaduti o dimissionari avviene con le stesse procedure previste per la cooptazione all’art. 57 e cioè viene deliberata a maggioranza assoluta dei componenti dell’organismo dirigente.
Non può ritenersi automatica la decadenza per tre assenze consecutive senza giustificazione.
Vi si oppone la lettera statutaria laddove (artt. 42-5° comma, 43-6° comma, 45-7° comma e 46-5° comma dello Statuto) prevede una dichiarazione di decadenza che l’organismo (Direttivo di Circolo, CPF,CPR, CPN) esprime nei confronti del/della compagno/a assente e che si sostanzia con il voto palese, a maggioranza dei presenti in seduta validamente costituita.
Secondo questi articoli i collegi di garanzia effettuano le verifiche delle assenze (giustificata/non giustificata) e le comunicano all’organismo. L’organo di cui l’assente fa parte è obbligato a prendere atto dei presupposti e dichiara la decadenza.
Al fine di favorire la partecipazione il CG competente verificata la 2^ assenza consecutiva non giustificata provvede ad inviare all’interessato/a una breve nota nella quale si comunica l’esito della verifica.
Le compagne e i compagni componenti di organi esecutivi, dirigenti e di garanzia che non partecipino ad alcune seduta dell’organo del quale sono componenti nei 18 mesi dalla prima assenza sono dichiarati/e decaduti/e e non possono essere riproposti per il medesimo mandato congressuale

 

ARTICOLO 7
“Il procedimento di cui all'art. 7, comma III, dello Statuto si esperisce con le seguenti procedure:
1) la competenza dell'accertamento dell'impossibilità di esercitare la funzione dirigente è del Collegio di Garanzia competente ai sensi dell'art. 60, comma XV, dello Statuto;
2) il Collegio di Garanzia competente deve preliminarmente accertare con l'interessata/o le ragioni del mancato tesseramento nel termine statutariamente previsto e dichiarare l'impossibilità dell'esercizio della funzione dirigente solo dopo averle/gli assegnato un congruo termine perentorio (massimo due settimane) per l'adempimento dell'iscrizione.

La dichiarazione di impossibilità all'esercizio della funzione dirigente comporta per l'iscritto/a:
A)la perdita del diritto di voto negli organismi dirigenti e di garanzia di cui è componente;
B)la decadenza dagli organismi esecutivi monocratici o collegiali (tesoreria o segreteria) di cui sia eventualmente componenti;
C)la decadenza dagli incarichi di lavoro ai quali sia stato/a eventualmente nominato/a.

La eventuale successiva iscrizione del/lla compagno/a entro il 31 dicembre del medesimo anno in cui ne è stata dichiarata l'impossibilità all'esercizio della funzione dirigente, gli/le conferisce nuovamente il diritto di voto negli organismi dirigenti e di garanzia di cui è componente, mentre per essere reintegrato/a in organismi esecutivi (monocratici o collegiali) e negli incarichi di lavoro, il/la compagno/a deve essere nuovamente votato/a, secondo le rispettive disposizioni statutarie in materia.”

 

Art. 11 – Referendum
Le consultazioni referendarie previste dall’art. 11 dello Statuto sono svolte in seguito alla verifica della conformità statutaria dei quesiti effettuata dal CNG (come previsto dall’art. 60 comma 16 dello Statuto) nonché in seguito alla verifica delle firme effettuata dal corrispondente organismo di garanzia.
I quesiti devono avere oggetto preciso e riguardare direttamente le materie di competenza rispettivamente federale, regionale e nazionale.
Le consultazioni devono essere svolte con la massima pubblicità e in luoghi accessibili a tutte/i le/gli iscritte/i. Hanno diritto di voto tutte/i gli iscritte/i dell’ambito territoriale interessato dalla consultazione referendaria. Il voto è personale e segreto. L’esito del referendum vincola gli organismi dirigenti corrispondenti solo nell’eventualità che abbia votato la maggioranza degli aventi diritto.
Art. 16 - Fusione fra circoli già esistenti
Ove si pongano le condizioni per l’accorpamento di più circoli fra di loro il congresso di fusione di due o più circoli può avvenire con un’unica assemblea congressuale, sentiti i comitati direttivi dei rispettivi circoli. Un circolo ridotto al numero di iscritti inferiore al minimo statutario può essere dichiarato sciolto su decisione del CPF.
Gli iscritti passano al circolo territoriale più vicino o al circolo di luogo di lavoro.
Artt. 16 e 44 comma 3 – Coordinamenti fra Circoli
Il procedimento per la costituzione dei coordinamenti (anche tematici) cittadini, circoscrizionali, municipali o zonali è un procedimento in cui concorrono con funzioni diverse i circoli e la federazione.
Il potere di costituire un coordinamento spetta, per l’art. 16, Statuto, ai circoli i quali ne stabiliscono anche i poteri fra quelli che il circolo statutariamente esercita. Ai circoli spetta la nomina dei dirigenti del coordinamento. L’adesione dei circoli al coordinamento è volontaria. L’uscita dal coordinamento dei circoli deve essere decisa dallo stesso organo che ha deliberato l’adesione.
Alla federazione spetta il potere di stabilire le modalità di costituzione dei coordinamenti e precisamente le regole in base alle quali si procede per la costituzione e le forme dell’assetto interno.
Stabilire le modalità di costituzione dei coordinamenti rappresenta un obbligo statutario per la federazione ed ove non vi provveda, nonostante formale diffida, i circoli possono richiedere alla Direzione Nazionale di provvedere.
Titoli XI e XII – Organismi dirigenti e di garanzia (divieto di novazione)
Non sono istituibili organismi dirigenti o di garanzia, comunque denominati, all’infuori di quelli strettamente previsti dallo Statuto per ciascun livello in cui è articolato il Partito. È pertanto esclusa l’istituibilità della “Direzione Regionale”.
Titoli XI e XII – Seconda Convocazione
Per seconda convocazione si intende esclusivamente la convocazione di una riunione degli organi dirigenti, esecutivi e di Garanzia effettuata contestualmente alla prima convocazione con indicazione per entrambe dei rispettivi giorno, luogo e ora di svolgimento.
La comunicazione contenente le due convocazioni deve essere unica.
In seconda convocazione l’ordine del giorno deve inderogabilmente risultare invariato.
Nel caso in cui la riunione in prima convocazione vada deserta, la seconda convocazione deve essere confermata a tutti i compagni e compagne dell’organismo dirigente, esecutivo e di Garanzia interessato.
Titolo XI - Convocazione riunioni e o.d.g.
Costituisce principio generale e inderogabile che la convocazione delle riunioni degli organismi dirigenti contenga l’indicazione delle materie su cui si debbano effettuare votazioni.
In particolare per le materie riservate alla specifica competenza degli organismi dirigenti o delle assemblee di circolo il mancato rispetto dell’indicazione nell’o.d.g. delle materie su cui si vota, determina la nullità delle decisioni assunte.
Le materie “ riservate allo specifico organismo dirigente o assemblea di circolo” sono quelle indicate nelle singole norme statutarie.
A titolo esemplificativo si tratta di: bilanci, elezione di membri di organismi dirigenti, sostituzioni, revoche, decadenza, proposte di nomina in enti, proposte di candidature a cariche pubbliche, indicazione di capigruppo nelle assemblee istituzionali, costituzione di circoli. Debbono altresì essere indicati nella convocazione le materie di cui all’art. 42.
Titolo XI – Ordine del Giorno
L’ordine del giorno con il quale sia convocato l’organismo dirigente e l’assemblea di Circolo deve inderogabilmente contenere l’esplicitazione, con distinta e dettagliata indicazione, delle materie sulle quali si effettueranno votazioni. Ciò costituisce principio inderogabile per quelle materie riservate allo specifico organismo dirigente o assemblea di Circolo. Le votazioni effettuate in difformità da quanto statuito (assenza di indicazione o indicazione dissimulata in formule generiche del tipo “Varie ed eventuali”) saranno soggette ad annullamento.
Titolo XI – Sussistenza del numero legale
Nelle sedute degli organismi dirigenti riuniti in prima convocazione, l’esistenza del numero legale va accertato dalla Presidenza quale atto propedeutico alla dichiarazione di seduta validamente aperta. Successivamente l’esistenza del numero legale può essere richiesta solamente prima dell’inizio di ciascuna votazione da un componente dell’organismo medesimo ovvero di un membro del Collegio di Garanzia di pari livello.
L’insussistenza del numero legale non può mai essere meramente desunta successivamente alla votazione dalla sommatoria di coloro che hanno validamente espresso la loro volontà posto che una delle forme di espressione consentita al corpo elettorale è la non partecipazione al voto e la contestuale presenza all’adunanza.
Qualora benché effettuata tempestivamente la richiesta di verifica di numero legale da parte di un avente diritto, la stessa non venga effettuata e dalle risultanze del voto non si possa desumere autonomamente l’esistenza del medesimo, la deliberazione in oggetto e le successive saranno da considerarsi nulle.
Titolo XI - La convocazione diretta (Autoconvocazione)
Le riunioni degli organismi dirigenti sono convocate, ai sensi dell’art. 41 dello statuto, dal/dalla segretario/a degli organismi medesimi sentito l’organo esecutivo corrispondente o su richiesta di un terzo dei loro componenti.
Non è comunque ammessa la convocazione diretta da parte dei richiedenti e, se fatta, determina la nullità della riunione e, quindi, delle eventuali deliberazioni in essa assunte.

ARTICOLO 25-GIOVANI COMUNISTE/I In caso di dimissioni della maggioranza dei componenti del Coordinamento provinciale e regionale i componenti rimanenti hanno l’obbligo di dare informazione tempestiva e immediata all’Organizzazione nazionale dei G.C. che è tenuta: ad adottare il provvedimento previsto dal comma XII dell’art. 25 ovvero a convocare una conferenza straordinaria nei tre mesi seguenti, facendo gestire l’ordinaria amministrazione ai componenti del Coordinamento non dimessisi.

Art. 43 - Composizione CPF
La rappresentanza territoriale è regolata e sancita dal 4° comma del presente articolo al 60%.
Dal CPF si è esclusi solo per decadenza o dimissioni. Dimissioni che vanno presentate per iscritto al CPF che ne prende atto.
Art. 43 dodicesimo comma - Costituzione commissioni di lavoro
L’art. 43 dello Statuto non fa divieto esplicito alla nomina di un/a compagno/a non membro del CPF a responsabile di commissione, pur precisando che tale nomina è di competenza del CPF. La prassi normalmente in uso nella maggior parte delle federazioni fa orientare questa scelta all’interno dell’organismo dirigente. Ciò per motivi pratici: infatti i responsabili di commissione possono essere chiamati a relazionare al CPF o comunque ad intervenire sulle questioni di loro competenza.
Art. 44 - Durata di eventuali strutture di coordinamento
Tutti gli organismi di coordinamento decadono col congresso e debbono essere costituiti ex novo dal CPF.
Artt. 50 e successivi - Definizione delle maggioranze negli organi collegiali
Giusto il dettato degli artt. 50 e successivi per maggioranza validamente espressa va ritenuta quella concretizzatasi nei voti manifestatisi; quindi, non riferendosi agli aventi diritto al voto, bensì solo ai voti validi, cioè legittimamente espressi e non tenendo conto nel calcolo delle schede bianche, nulle e degli astenuti.
Art. 51 - Elezione degli organismi dirigenti
Ai sensi dell’art. 51 primo comma, nel caso in cui un nome sia inserito in più liste, la commissione elettorale deve chiedere al compagno/a interessato di scegliere la lista per la quale opta, in mancanza di espressione della scelta la/il compagna/o è ineleggibile.
Art. 58 - Cooptazione in organi collegiali
Le cooptazioni, previste solo in casi eccezionali e non legate in alcun modo a dimissioni precedenti, sono possibili nella misura massima del 10% della composizione originaria (cioè definita dal Congresso) dell’organismo e debbono essere deliberate dalla maggioranza assoluta dei componenti.
Titolo XII - Termine perentorio di presentazione di un’istanza ai Collegi di Garanzia
Qualsiasi iscritto può presentare istanza al competente Collegio di Garanzia al fine di denunciare una violazione Statutaria entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla presunta commissione di tale atto – se di pubblico dominio – ovvero dalla conoscenza del medesimo.
Art. 60 - Elezioni del Presidente degli organismi di Garanzia
In caso di impossibilità di eleggere il Presidente dei C.G. per il ripetersi di parità fra due candidati su tre o più, ribadiamo che la procedura corretta cui conformarsi è quella dal ballottaggio fra i due candidati che riportano uguale numero di voti. Se questa procedura non consente l'elezione del Presidente è possibile, come ultima ratio, la designazione del compagno più anziano fra i due candidati a Presidente precisandosi che l’anzianità è quella di iscrizione al Partito, e subordinatamente, in caso di eguale anzianità di partito, quella anagrafica.
Art. 60 – Funzionamento dei Collegi di Garanzia
Nel caso di cessazione dall’incarico del Presidente dai collegi di garanzia, la riunione successiva al reintegro per l’elezione del nuovo Presidente è convocata dal componente anziano.
L’anzianità è quella di iscrizione al Partito, e subordinatamente, in caso di eguale anzianità di Partito, quella anagrafica.
Art. 60 - Applicazione analogica art. 41 Statuto ai collegi di garanzia
La disposizione dell’art. 41, Statuto laddove prevede che in caso di richiesta di un terzo dei componenti degli organismi dirigenti, le loro riunioni sono convocate dal segretario entro cinque giorni ed in caso di inerzia provvede il collegio di garanzia competente, si applica anche ai collegi di garanzia.
Per il principio dell’analogia, quando un terzo dei componenti del collegio di garanzia chiede la riunione, il presidente deve provvedere entro cinque giorni ed in caso di inerzia provvede il collegio di garanzia federale per i collegi di circolo ed il C.N.G. per i collegi federali e regionali.
Art. 60 settimo comma, ultimo capoverso – Collegi di Garanzia e Bilanci
Lo Statuto prevede tra i compiti dettagliatamente indicati dei Collegi di garanzia quello di “esaminare i bilanci e i conti consuntivi”. Tale verifica pertanto deve avvenire sia sui Bilanci Preventivi sia sui Bilanci (o Conti) Consuntivi. Le verifiche devono concludersi con un parere, scritto (forma raccomandata) o orale, del Collegio corrispondente, non vincolante per le successive decisioni degli organismi dirigenti preposti all’approvazione, e devono essere attestate mediante l’apposizione della firma del Presidente del Collegio di Garanzia (per il Nazionale il Presidente del Collegio dei Revisori) sul frontespizio del Bilancio contenente le risultanze di sintesi (secondo lo schema predefinito dalla Tesoreria Nazionale).
Art. 63 - Collegi di Garanzia
Si ricorda l’obbligo di provvedere alla sostituzione dei membri dei Collegi di Garanzia in caso di cessazione dall’incarico, per qualsiasi motivo. Tale sostituzione avviene con le stesse procedure previste per la cooptazione all’art. 57 e cioè viene deliberata a maggioranza assoluta dei componenti dell’organismo dirigente corrispondente (CPF, CPR, CPN) in seduta congiunta con il rispettivo collegio di garanzia.
Art. 64 - Comportamento degli eletti e sanzioni disciplinari
Il ricorso avverso a una sanzione disciplinare, in assenza di provvedimento di provvisoria esecuzione, ne sospende l’operatività fino alla decisione della massima istanza. Circa la questione relativa al comportamento da tenersi da parte di un compagno/a sospeso dal partito, si precisa che:
a) qualsiasi compagno, assoggettato alla misura disciplinare della sospensione, deve intendersi come inibito a esercitare i diritti di cui all’art. 4 dello Statuto; commi 5° e 8°;
b) ove trattasi di compagno eletto in un’assemblea (europea, nazionale, regionale, comunale, provinciale), egli deve continuare a conformarsi, nell’esercizio del proprio mandato, agli orientamenti del partito e al regolamento del Gruppo relativo (art. 68 dello Statuto); altrimenti, si verificherebbe la anomala, illogica e inammissibile conseguenza che un eletto, nella lista del partito, e con gli obblighi che ne derivano, ove si determini successivamente un provvedimento di sospensione a suo carico, godrebbe di un’assoluta discrezionalità di comportamento, a differenza di altri compagni eletti, che non abbiano subito alcun provvedimento disciplinare. In altre parole, un comportamento, sanzionato come sindacabile, finirebbe per conferire una condizione di totale irresponsabilità nei confronti del partito;
c) non è altresì ammissibile che un eletto, sospeso dal partito, continui ad agire in nome e per conto del Partito contraddicendo le decisioni che il partito assume;
d) l’interessato sospeso deve realizzare un comportamento conforme alla linea del partito e in ogni sede; in caso contrario la sospensione non può che dare luogo ad un inevitabile procedimento constatativo e dichiarativo della decadenza di ogni rapporto organico fra il partito e l’interessato;
e) da ultimo deve aggiungersi che l’obbligo di conformarsi da parte di un/una iscritto/a alle decisioni del partito, attiene alla sua condotta operativa (cioè attiva).e nulla rileva in contrario circa la libertà di opinione ed espressione, di cui all’art. 4, comma 7 dello Statuto;
f) si precisa, infine, che, per quanto riguarda gli indipendenti, eletti nelle nostre liste, anche per loro vige l’obbligo di conformarsi alle decisioni assunte in sede di gruppo.



Art. 65 – Poteri e compiti del/la commissario/a straordinario/a
Nel periodo di commissariamento ex art. 64 dello Statuto, essendo “sciolti gli organismi”, il/la commissario/a esercita anche la funzione del Collegio di Garanzia dell’organismo corrispondente tranne che nei casi nei quali lo Statuto richieda pareri obbligatori da parte del Collegio stesso. In questi ultimi casi il parere deve essere richiesto al Collegio di Garanzia del livello superiore (ciò per evitare che il/la commissario/a nella funzione di Collegio di Garanzia sia tenuto/a a rilasciare un parere a se stesso/a nella funzione dirigente).

Art. 67 – La sospensione cautelare
La sospensione cautelare non è una sanzione disciplinare ma una misura disposta a tutela sia dello/a interessato/a sia del Partito in presenza di procedimenti giudiziari in itinere.
Gli organi di garanzia non devono entrare né nel merito delle indagini in corso né dei provvedimenti della magistratura e, in ogni caso, non sono tenuti a disporre tale misura quando vengano contestati ipotesi di reato connesse a lotte o iniziative sociali o comunque correlati a comportamenti riconducibili all’attività anche istituzionale del Partito.
Nell’eventualità che un/a iscritto/a venga sospeso cautelativamente può ricorrere all’organismo d’appello chiedendo la riforma della decisione assunta facendo pervenire copia degli atti dell’inchiesta in suo possesso.
Art. 67, comma terzo - Autosospensione
La sospensione dagli incarichi di Partito e la sospensione dal Partito fanno parte dei provvedimenti disciplinari la cui erogazione è demandata agli organi di garanzia e costituiscono una temporanea interruzione del rapporto politico dell’iscritto/a con il Partito quale sanzione per un comportamento antistatutario.
La dichiarazione unilaterale di sospensione dall’attività di Partito o dal Partito viola i doveri dell’iscritto/a di cui all’art. 4 dello Statuto ed, in particolare, al 1° comma sul dovere di “prendere parte alla sua [del Partito] vita interna”.
La cosiddetta autosospensione è legittima solo nel caso previsto dall’art. 67 terzo comma dello Statuto.
Art. 70 - Gli Assessori
La designazione alla carica di Assessore (municipale o circoscrizionale, comunale, di comunità montana, provinciale, regionale) va di norma assunta, e in ogni caso ratificata con propria deliberazione, dal corrispondente organismo dirigente. Gli assessori partecipano alle riunioni del gruppo in qualità di invitati permanenti senza diritto di voto.
Regolamento del CNG
Art. 5 del Regolamento del CNG - Incompatibilità
In tema di compatibilità o meno fra due incarichi in organismi di garanzia si precisa che l’incompatibilità della presenza in due organismi di garanzia di diverso livello si ricava per estensione, dall’art. 5 del regolamento del CNG che recita: “Non è consentita la contemporanea appartenenza al CNG e ai collegi di garanzia regionali, federali e di circolo”.


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