“Non può essere accolta nemmeno l’eccezione di decadenza” sollevata dall’INPS, scrive il giudice del lavoro del Tribunale di Civitavecchia Francesco Colella, che ha rigettato il ricorso dell’istituto previdenziale
di Gianni Avvantaggiato, pubblicato su http://www.ambienteambienti.com
“Quando la nuova legge sull’amianto non trova applicazione, gli aventi diritto non sono tenuti a presentare la domanda entro il 15 giugno 2005 e non possono decadere”. Così il Giudice del lavoro del Tribunale di Civitavecchia (Roma) Francesco Colella, che ha rigettato l’eccezione di decadenza dell’INPS per mancato deposito della domanda all’INAIL entro il 15 Giugno 2005 e, invece, ha dato ragione al il signor Gianni Birindelli, assistito dall’avvocato Ezio Bonanni (clicca qui per visionare e scaricare il testo della sentenza). Oggetto del contenzioso il riconoscimento del beneficio previdenziale di cui all’art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, norma relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto.