Dalla Costituzione della Repubblica italiana:
“È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”
Dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo:
“Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.”
Documento del Dipartimento cultura del Prc
LAVORO CREATIVO
Arte, diritti, rete
“Rifondazione comunista considera la conoscenza e in essa la cultura un bene comune, come l’acqua, un diritto inalienabile e non privatizzabile, come la salute.
E poiché è un bene comune e un diritto inalienabile, lo Stato deve mettere in atto politiche pubbliche che garantiscano a tutti il diritto di accesso alla produzione della cultura e il diritto di accesso alla fruizione della cultura.
Diritto di accesso alla produzione
Noi pensiamo che alla base di qualunque politica per garantire l’accesso alla produzione debba esserci il riconoscimento del lavoro creativo e artistico come lavoro e che quindi vada riaffermata con chiarezza l’importanza di leggi che tutelino:
1. il diritto d’autore come diritto al compenso economico del lavoro creativo ed artistico. Diritto irrinunciabile;
2. il diritto d’autore come diritto morale: diritto cioè al controllo dell’integrità e del destino della propria opera. Diritto non contrattabile ed irrinunciabile;
3. il copy left come diritto di scelta autonoma dei singoli autori, relativo esclusivamente al compenso economico;
4. la possibilità di utilizzare un regime di creative commons per gli autori che autonomamente scelgano di farlo, con l’assistenza informativa della Siae;
5. la “copia privata”, il compenso cioè sotto forma di “risarcimento” per la possibilità di riproduzione privata per uso personale e senza scopo di lucro di un’opera diffusa sui canali televisivi pubblici e privati;
6. l’ “equo compenso”, la remunerazione spettante agli autori di opere cinematografiche per la messa in onda delle loro opere (comprese le repliche) sui canali televisivi pubblici e privati.
Diritto di accesso alla fruizione
Perché la conoscenza sia realmente un bene condiviso, noi pensiamo che vadano attuate politiche che garantiscano il diritto di accesso alla fruizione della cultura e che si basino, tra l’altro, su:
1. riduzione dell’iva al 4 percento per tutti i prodotti e le attività culturali;
2. possibilità di scaricamento di opere audiovisive o musicali dalla rete ad esclusivo uso personale. L’autore viene risarcito dal provider con una sorta di royalty sugli abbonamenti, tramite cioè la costituzione di un “fondo unico per il lavoro creativo” sul quale viene versato il 50 % dell’iva proveniente dai costi di connessione alla rete. Le entrate del Fondo saranno ripartite tra gli autori le cui opere sono state messe a disposizione in rete e scaricate gratuitamente;
3. lotta alla pirateria a fine di lucro;
4. depenalizzazione dello scaricamento illegale ad esclusivo uso personale;
5. tariffe agevolate per i minori di 18 anni in tutti i luoghi di fruizione della cultura: teatri, cinema, musei, concerti, biblioteche, archivi, eccetera;
6. estensione a tutto il territorio dell’accesso alla banda larga;
7. per tutti gli archivi pubblici e tutti i soggetti finanziati da canone (cineteca nazionale, discoteca di Stato, archivi Rai, Biblioteca nazionale, eccetera) obblighi di:
a. fornire gratuitamente copia delle opere conservate alle scuole pubbliche;
b. fornire gratuitamente copie delle opere conservate per esclusivo uso culturale;
c. fornire gratuitamente all’autore per uso personale brani o parti della propria opera;
d. fornire gratuitamente brani o parti delle opere conservate per opere di montaggio che abbiano esclusivamente uso culturale e che non siano destinate alla commercializzazione. La trasmissione di opere di montaggio da parte della Rai – in quanto società concessionaria di un servizio pubblico – è da considerarsi “uso culturale”. Altra cosa è naturalmente se la Rai “commercializza” tali opere;
e. garantire l’accesso al pubblico dei propri archivi.