Capo I
Principi, definizioni e compiti
Articolo 1
Principi generali
1. Lo spettacolo dal vivo, libera espressione del pensiero artistico di donne e di uomini e mezzo di promozione culturale, è bene culturale di insostituibile valore sociale e formativo della persona umana, patrimonio culturale, storico e artistico della collettività, strumento indispensabile di crescita civile, diffusione e conoscenza di culture e di linguaggi artistici.
2. In attuazione agli articoli 3, 9 e 33 della Costituzione, la Regione promuove lo sviluppo, la produzione, la diffusione e la fruizione da parte di tutti i cittadini delle attività teatrali, musicali, di danza, dello spettacolo di strada e viaggiante e dello spettacolo circense, e a garanzia dei diritti sociali fondamentali realizza azioni positive per assicurare condizioni di pari opportunità per l’accesso alla fruizione, alla produzione e alla diffusione di attività culturali dello spettacolo di diverse tradizioni ed esperienze, con particolare attenzione alla multidisciplinarietà, alle nuove produzioni e ai giovani, nonché all’accesso alle professioni artistiche.
3. La Regione tutela la libertà espressiva degli artisti, valorizza, promuove e sostiene l’innovazione artistica, la sperimentazione e la ricerca, le produzioni giovanili e indipendenti, le forme di cooperazione e di associazione fra diverse realtà artistiche, sostiene l’educazione e la formazione ai linguaggi artistici nell’ambito dei programmi scolastici.
4. La Regione:
considerando la natura atipica e intermittente di tutte le professioni sceniche e la specificità del lavoro dell’artista,
considerando che la natura aleatoria e talvolta incerta della professione artistica deve essere necessariamente compensata dalla garanzia di una protezione sociale sicura,
considerando che i periodi di progettazione e preparazione costituiscono a pieno titolo ore di lavoro effettivo e che è necessario tener conto di tutti questi periodi d'attività nella carriera degli artisti, anche a fini pensionistici,
considerando che tutti gli artisti esercitano la loro attività in modo permanente, non limitandosi alle ore di prestazione artistica o di spettacolo sulla scena,
in attuazione dello “Statuto europeo degli artisti” predispone un quadro giuridico al fine di sostenere la creazione artistica mediante l'adozione di una serie di misure coerenti e globali che riguardino la situazione contrattuale, la sicurezza sociale, l'assicurazione malattia, il riconoscimento del periodo di maternità e delle malattie professionali, il pensionamento, la tassazione diretta e indiretta e la conformità alle norme europee.