Allo stato attuale nè le SpA a totale capitale pubblico nè le Aziende speciali che gestiscono il SII sono assoggettate al patto di stabilità interno, che riguarda gli Enti Locali.


Infatti, l'unica norma che richiama tale vincolo per le SpA a totale capitale pubblico è stata inserita nell'ultima manovra del governo Berlusconi all'art. 4 del DL 138 ma essa non riguarda il servizio idrico ( vedi allegato 1 comma 34), ma altri servizi pubblici locali a rilevanza economica, a partire dal trasporto pubblico locale e dall'igiene ambientale. C'è peraltro da aggiungere che, anche per quest'ultimi, l'assoggettamento al patto di stabilità non è ancora operante, perchè subordinato all'emanazione di un successivo decreto (vedi allegato 1 comma 14).

In precedenza, l’art. 23-bis al comma 10, lettere a), prevedeva in generale l'assoggettamento al patto di stabilità delle S.p.A. in house, ma tale comma è stato censurato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 325/2010 (allegato 2, evidenziata in giallo la parte che si riferisce a questa questione). D'altra parte, tutto l'art. 23 bis è stato abrogato dal referendum.
Queste norme non hanno peraltro mai richiamato le Aziende speciali, che non sono società. Esse non sono mai state interessate a tali provvedimenti e quindi sono escluse dal rispettare il patto di stabilità interno.
A completamento del ragionamento, può essere utile richiamare altre due norme. La prima è relativa alle politiche di assunzione e retributive del personale, che vengono equiparate a quelle dell'Amministrazione controllante ( vedi allegato 3, articolo 18, comma 2 bis del DL 25 giugno 2008 n. 112, convertito con legge 133 del 6 agosto 2008), norma che riguarda le SpA a totale capitale pubblico, anche del SII, ma non le Aziende Speciali, visto che non sono società, nè sono inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT (vedi allegato 4).

La seconda deriva dall' art. 20 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che stabilisce che, ai fini del divieto posto a carico degli enti di procedere ad assunzioni di personale qualora l’incidenza delle spese di personale sia pari o superiore del 40% della spesa corrente, nella modalità di computo di tale percentuale devono considerarsi “le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di
affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, ne'
commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica”. Questa norma, particolarmente pericolosa, contestata dalla stessa ANCI ( vedi allegato 5), non si applica, per le stesse ragioni indicate prima, alle Aziende Speciali.

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