di Fausto Co’
Nella commissione Affari Costituzionali del Senato è stato assunto in data 11/10/2012 a testo base il testo unificato proposto da uno dei sue relatori, sen. Malan del PdL (l’altro relatore sen. Bianco PD aveva presentato una diversa proposta non giunta in votazione per l’ammissione del testo di cui sopra). L’esame in aula del Senato del testo Malan è stato calendarizzato per la seduta pubblica del 5/11/2012. Continuano i tentativi delle forze politiche di raggiungere un’intesa per l’approvazione di una nuova legge.
Elementi introduttivi
Il testo base delinea un sistema proporzionale corretto.
I fattori di correzione sono:
- Soglia di sbarramento;
- Premio di maggioranza;
- Metodo d’Hondt.
I seggi sono attribuiti secondo il sistema proporzionale, su base nazionale per la Camera dei deputati, su base regionale per il Senato. La ripartizione proporzionale è effettuata con il metodo d’Hondt per la Camera dei deputati (a livello nazionale), con metodo del quoziente intero e dei più alti resti per il Senato.
Del pari con metodo d’Hondt è previsto avvenga la ripartizione, sia dei seggi tra le liste all’interno delle coalizioni (fino a concorrenza dei seggi da attribuire alla coalizione) sia dei seggi assegnati quale premio di maggioranza (nel caso in cui il premio vada ad una coalizione di liste, non già ad una lista singola).
Il metodo d’Hondt è tra i meno proporzionali dei metodi di distribuzione proporzionale, come si è avuto modo di rilevare a proposito del sistema elettorale spagnolo, ove esso vige per l’elezione del Congresso dei deputati.
Peraltro il testo base configura, per la Camera dei deputati, un distinto specifico meccanismo di distribuzione entro le circoscrizioni, dei seggi assegnati alle diverse coalizioni o singole (v.infra).
La composizione di Camera dei deputati e Senato della Repubblica è suscettibile di differenziazione.
La composizione delle liste
L’elettore dispone di un unico voto per la scelta della lista.
Ogni lista si compone di due elenchi di candidati.
Il primo elenco (recante un numero di candidati non inferiore ad un terzo dei seggi assegnati nella circoscrizione) può essere oggetto di espressione di preferenza (una o due: v. infra circa la rappresentanza di genere) da parte dell’elettore.
L’elezione dei candidati è pertanto determinata in base alle preferenze raccolte.
Il secondo elenco (recante un numero di candidati “non superiore a” un terzo dei seggi assegnati nella circoscrizione) è invece “bloccato”.
L’elezione dei candidati è determinata secondo l’ordine di collocazione nell’elenco.
Nel dettato del testo base, il secondo elenco (definibile, per comodità espositiva, “listino bloccato”) ha estensione determinata nel suo massimo (ossia un numero di nominativi, si è ricordato, equivalente ad un terzo dei seggi della circoscrizione), non già nel suo minimo.
Questo potrebbe importare che sia rimessa alla forza politica, presentatrice della lista, la decisione se presentare un “listino bloccato” esteso fino al massimo consentito ovvero di formato più ridotto – senza che sia consentita tuttavia la decisione di astenersi del tutto dalla presentazione di un “listino bloccato”, giacché secondo il testo base ogni lista “deve essere composta da due elenchi di candidati”.
Peraltro, siffatte previsioni devono essere lette in raccordo con l’altra disposizione, secondo cui i seggi spettanti ad una lista sono assegnati per due terzi ai candidati dell’elenco oggetto di espressione di preferenza, per il rimanente terzo ai candidati del “listino bloccato”.
Rappresentanza di genere
Il testo persegue un riequilibrio delle rappresentanza di genere, attraverso una duplice previsione:
- riserva di quota di lista e preferenza di genere (per l’elenco oggetto di espressione di preferenza);
- ordine alternato di genere (per il “listino bloccato”).
L’inottemperanza da parte di una lista a tali prescrizioni determina la sua inammissibilità alla competizione elettorale.
La riserva di quota di lista importa che nessuno dei due generi possa figurare nell’elenco di candidati, in misura superiore ai due terzi dei candidati (è previsto un arrotondamento all’unità superiore, per il genere meno rappresentato).
La preferenza di genere importa che l’elettore possa esprimere due preferenze. Qualora esprima due preferenze, esse devono andare una ad un candidato di un genere, una ad un candidato di altro genere – pena l’annullamento della seconda preferenza.
Tale ordine di previsioni (circa la quota di lista e la preferenza di genere) vale beninteso per la parte della lista, consistente nell’elenco su cui è esprimibile la preferenza.
Per il “listino bloccato” invece, è previsto l’ordine alternato di genere, nel succedersi dei nominativi (successivi a quello del capolista, che dunque si direbbe rimanere fuori dell’ordine alternato) che lo compongono.
Nella giurisprudenza della Corte costituzionale, sono state riconosciute legittime le misure promozionali – non già le misure coattive e costrittive o valevoli quale garanzia di risultato – relative al riequilibrio della rappresentanza di genere (cfr. ad esempio la sentenza n.4 del 2010).
Soglia di sbarramento
I seggi sono attribuiti in ragione proporzionale su base nazionale alla Camera, regionale al Senato, con soglie di sbarramento per le liste e con premio alla lista o coalizione di liste che conseguano a livello nazionale il maggior numero di voti validi (espressi per le liste che superino la soglia di sbarramento).
Per accedere alla rappresentanza, una lista deve dunque conseguire un numero di voti validi tali da raggiungere la soglia si sbarramento.
La soglia di sbarramento ha eguale determinazione numerica, per la Camera dei deputati e per il Senato.
Tale soglia è data dal conseguimento, da parte di una lista, di almeno il 5 per cento dei voti validi, sul piano nazionale. Cessa dunque la commisurazione dello sbarramento al piano regionale, oggi vigente per il Senato.
Rispetto alla soglia così determinata, è consentita una triplice deroga (anch’essa valevole così per la Camera dei deputati come per il Senato, e comunque riferita ai voti validi):
a) conseguimento del 4 per cento, per una lista che sia presente all’interno di una coalizione;
b) conseguimento del 7 per cento, per la lista che ottenga questo risultato in un insieme di circoscrizioni comprendenti complessivamente almeno un quinto della popolazione;
c) conseguimento del 20 per cento, per le liste di minoranza linguistiche riconosciute.
Lo sbarramento è dunque valicabile per una lista che si presenti entro una coalizione, e più agevolmente che se si presenti da sola. Lo sbarramento ha comunque per destinatario la lista, non anche la coalizione (com’è previsto nella legislazione vigente).
Il premio di maggioranza.
Le liste che superino lo sbarramento, accedono alla ripartizione dei seggi (sulle cui modalità v.infra).
La lista o coalizione di liste, che abbia il maggior numero di voti (pare di intendere, ancorché non sia specificato: voti validi) espressi a livello nazionale, ottiene un premio di maggioranza.
Sono considerati, ai fini del conseguimento del premio di maggioranza, i soli voti “utili” ossia espressi a favore delle liste che abbiano superato lo sbarramento. I voti dati alle liste che rimangano sotto la soglia di sbarramento non sono considerati (con modificazione rispetto al dettato legislativo vigente).
Il premio è determinato in misura fissa. Esso ammonta a 76 seggi presso la Camera dei deputati a 37 seggi presso il Senato.
Questo numero di seggi di premio corrisponde al 12,06 per cento dei complessivi seggi della Camera; all’11,74 per cento del Senato (per il quale si ottiene una percentuale di circa il 12,50 per cento – di cui si legge correntemente sui quotidiani – scomputando da 315 i seggi sulla circoscrizione Estero nonché i seggi spettanti in quota fissa a Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige).
Il testo menziona 541 seggi da ripartire in via proporzionale presso la Camera dei deputati. La somma di questi 541 seggi, dei 76 seggi di premio, dei 12 seggi per deputati eletti all’estero, è pari a 629 (cui va aggiunto l’unico deputato della Valle d’Aosta).
Il premio di maggioranza è dato alla lista o coalizione di liste, mediante riparto nelle singole circoscrizioni (regionali, al Senato). I seggi da attribuire come premio sono determinati come differenza tra il numero dei seggi spettanti alla circoscrizione e quelli in essa da attribuire in ragione proporzionale.
Perché il premio di maggioranza, predeterminato in tale misura fissa, conduca al raggiungimento della maggioranza assoluta, una lista o coalizione deve pertanto conseguire 240 seggi alla Camera e 121 seggi al Senato (omettendo nel computo i Senatori a vita). Significa conquistare una percentuale di voti, secondo alcune stime valutabile attorno al 40 per cento. In caso di più limitato consenso, il premio scatta comunque, senza tuttavia consentire l’ottenimento della maggioranza assoluta.
Il premio aspetta alla lista o coalizione che abbia ottenuto più voti “utili” rispetto agli altri competitori.
Non è prevista una soglia minima di consenso elettorale (sia essa espressa in termini di voti o di seggi), ai fini dell’ottenimento del premio di maggioranza.
E’ questo profilo, cui la Corte costituzionale fece cenno, in un giudizio di ammissibilità su referendum avente ad oggetto la legge elettorale. Essa rilevava (nella sentenza n.15 del 2008, al punto 6.1):
“Questa Corte può spingersi soltanto sino a valutare un dato di assoluta oggettività, quale la presenza di una legislazione elettorale applicabile, a garanzia della stessa sovranità popolare, che esige il rinnovo periodico degli organi rappresentativi. Ogni ulteriore considerazione deve eseguire le via normali di accesso al giudizio di costituzionalità delle leggi.
L’impossibilità di dare, in questa sede, un giudizio anticipato di legittimità costituzionale non esime tuttavia questa Corte dal dovere di segnalare al Parlamento l’esigenza di considerare con attenzione gli aspetti problematici di una legislazione che non subordina l’attribuzione del premio di maggioranza al raggiungimento di una soglia minima di voti e/o di seggi”.
Così come non è prevista una soglia minima oltre i quale il premio scatti, nemmeno è prevista una soglia massima oltre il quale il premio non scatti (previsione che potrebbe avere valenza di garanzia delle minoranze, nell’ipotesi foss’anche di scuola, di elevata concentrazione di voti su una lista o coalizione.
La ripartizione dei seggi alla Camera.
Per la Camera dei deputati, le circoscrizioni elettorali permarrebbero quelle vigenti si sensi del Testo Unico del 1957.
Ai fini della ripartizione dei seggi presso la Camera dei Deputati, si seguono i seguenti passaggi.
Si determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Essa è data dalla somma delle cifre elettorali conseguite nelle singole circoscrizioni delle liste con il medesimo contrassegno.
Insieme si determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate. Essa è data dalla somma delle cifre elettorali conseguite nelle singole circoscrizioni dalla liste che compongono la coalizione. Sono dunque computati anche i voti delle liste “sotto-soglia” (o circoscrizionalmente tali).
Indi si individuano le liste ammesse al riparto dei seggi. Sono le liste che abbiano superato la soglia del 5 per cento dei voti validi, o il 7 per cento in circoscrizioni comprendenti un quinto della popolazione, o il 4 per cento se presentatesi nell’ambito di una coalizione, o le liste delle minoranze linguistiche riconosciute che abbiano ottenuto il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione.
Si divide la cifra elettorale nazionale di ogni lista o coalizione di lista ammessa al riparto, per 1,2,3,4, ecc., sino a concorrenza dei seggi da attribuire in ragione proporzionale (541). E’ questo il metodo d’Hondt.
In tal modo si ottiene il numero di seggi complessivamente spettante alla lista o coalizione (si intende, il numero entro i seggi da ripartire proporzionalmente, cui si dovranno aggiungere i seggi ricevuti in premio di maggioranza.
La ripartizione dei seggi al Senato.
Ai fini della ripartizione dei seggi presso il Senato, si seguono o seguenti passaggi.
L’Ufficio elettorale regionale determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista o coalizione (somma dei voti conseguiti nelle singole sezioni elettorali dalle singole liste o coalizioni).
Questo dato è comunicato all’Ufficio centrale nazionale, il quale determina la cifra nazionale di ciascuna lista o coalizione (somma delle cifre elettorali circoscrizionali).
Esso individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi; o almeno il 7 per cento in circoscrizioni comprendenti un quinto della popolazione; o almeno il 4 per cento nell’ambito di una coalizione; o almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, se liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in regioni il cui Statuto speciale preveda una particolare tutela di tali minoranze.
L’Ufficio centrale nazionale individua inoltre la lista o coalizione che abbia ottenuto il maggior numero di voti sul piano nazionale (nella coalizione, le sole liste “sovra-soglia”):
Comunica agli uffici circoscrizionali le liste o coalizioni ammesse al riparto, nonché la lista o la coalizione cui è attribuito il premio di maggioranza.
L’Ufficio elettorale regionale divide, per ognuna delle liste o coalizioni ammesse a riparto, la cifra elettorale circoscrizionale per il numero dei seggi da attribuire alla regione, ottenendo così il quoziente elettorale regionale (composto dalla sola parte intera).
Poi divide la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista o coalizione per tale quoziente. La parte intera ottenuta rappresenta il numero dei seggi da attribuire a ciascuna lista o coalizione.
I rimanenti seggi sono attribuiti con i sistema dei più alti resti. E in caso di parità, si guarda alla maggiore cifra elettorale e, in caso di ulteriore parità, si procede per sorteggio.
Alla lista o alla coalizione che ha avuto il maggior numero di voti attribuisce anche i seggi (in numero di 37) del premio di maggioranza.
Con decreto del Presidente della Repubblica sono preventivamente indicati il numero di seggi da ripartire tra le regioni, e in esse il numero di seggi da assegnare in ragione proporzionale.
da www.ilsaperfare.it