Ogni giorno guardiamo i danni che le grandi opere, gli impianti industriali e quelli di trattamento dei rifiuti, le discariche, le centrali di vario tipo e gli “incidenti” collegati a questi producono sui territori, all’ambiente e alla salute.
A rischio è il Pianeta ma soprattutto la sopravvivenza della specie umana.
Sappiamo tutto ciò ma spesso non conosciamo a fondo quanto i comitati di cittadini possano fare per fermare lo sfruttamento.
Nel nostro ordinamento giuridico sono presenti tutta una serie di strumenti che consentono al cittadino di accedere alla pubblica amministrazione, avere l’accesso agli atti e anche produrre memorie, diffide e farsi parte del procedimento fino al punto, qualora ciò non fosse stato sufficiente, di ricorrere anche in giudizio di fronte al TAR.
Questo, che pure è un diritto riconosciuto, è di difficile accesso perché i Comitati, spesso, non vengono accolti di fronte al TAR in quanto, la loro a legittimazione ad agire è negata perché si ritiene che non debba essere legittimato colui che nasce appositamente per contrastare un impianto. Quindi, volendo fare un ricorso al TAR come Comitato, è bene avere sempre all’interno dei ricorsi anche qualche singolo confinante con l’area interessata dal sito, impianto, centrale, luogo dell’incidente ecc… perché soggetto legittimato in quanto portatore di un interesse qualificato quindi, bisogna legarsi sempre a qualche confinante, o a qualche associazione ambientalista nazionale riconosciuta.
La legge 241/90
La legge 241/90 ha introdotto strumenti molto importanti per la partecipazione dei cittadini al procedimento, il primo dei quali è l’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento ai soggetti anche contro interessati, cioè che potrebbero ricevere da quell’impianto un danno ma nonostante questo alcune sentenze negano l’obbligo di comunicazione.
Siccome molti impianti, sotto una certa soglia, non sono soggetti a VIA, l’unico modo per informare la popolazione e i confinanti è che gli venga comunicato all’uno e agli altri.
Va modificata la procedura inserendo all’interno delle Linee Guida Nazionali, o dell’Art. 12 del Dlgs 387/2003 un articolo che specifichi che l’avviso di avvio di procedimento di Autorizzazione Unica deve essere comunicato ai confinanti con il terreno su cui l’impianto dovrà essere collocato, o vuole essere collocato, e alla cittadinanza.
La seconda modifica normativa che deve essere inserita è quella che imponga all’Amministrazione presso la quale è convocata la Conferenza dei Servizi di ammettere la partecipazione dei Comitati e dei cittadini controinteressati, perché anche questa lacuna esiste.
L’Art. 14 della legge 241 parla della possibilità di partecipare alla Conferenza dei Servizi per la proponente, oltre alle Amministrazioni, ma non per i soggetti interessati.
COME SI FA L’ACCESSO AGLI ATTI E COME SI SVILUPPA LA PROCEDURA
Come accedere quindi ad atti e informazioni su eventuali procedure autorizzative in fase istruttoria? Con una richiesta di accesso agli atti.
L’art. 9 della 241/90 stabilisce che: “Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento”.
1) La richiesta di accesso ai documenti amministrativi:
deve essere presentata dal soggetto interessato direttamente all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente. La amministrazioni si avvalgono tendenzialmente di una specifica modulistica.
2) La richiesta di accesso:
deve essere motivata e quindi dovrà specificare e, ove occorra, comprovare, l’interesse connesso all’oggetto della richiesta;
deve contenere gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione;
deve specificare l’identità del soggetto richiedente;
può essere presentata anche per il tramite degli Uffici relazioni con il pubblico;
qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti l’esistenza di controinteressati, il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all’ufficio dell’amministrazione competente a formare l’atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.
3) È richiesto l’accesso formale nei seguenti casi:
quando sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi;
quando sorgano dubbi sulla sussistenza dell’interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite;
quando sorgano dubbi sull’accessibilità del documento;
quando non si può immediatamente escludere la presenza di controinteressati.
Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l’amministrazione, entro dieci giorni, ne dà comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta.
4) L’atto di accoglimento della richiesta di accesso:
contiene l’indicazione dell’ufficio, completa della sede, presso cui rivolgersi;
assegna un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia;
se il richiedente non esercita il suo diritto nel suddetto periodo di tempo dovrà presentare una nuova istanza.
5) L’esame dei documenti:
avviene presso l’ufficio indicato nell’atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di apertura dell’ufficio stesso e alla presenza, se necessaria, di personale addetto;
i documenti amministrativi sui quali è consentito l’accesso non possono essere alterati in alcun modo e non possono essere asportati dal luogo presso cui sono dati in visione;
l’esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, con l’eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità, che devono essere poi registrate in calce alla richiesta;
l’interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione;
comporta un costo di riproduzione (i cui importi sono stabiliti dalle singole amministrazioni) solo nel caso in cui si richieda il rilascio di copia. La semplice presa visione è, invece, gratuita.
6) Per quanto riguarda la conclusione del procedimento di accesso:
il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni decorrenti dalla presentazione della richiesta all’ufficio competente;
nel caso la domanda risulti irregolare o incompleta, l’amministrazione può interrompere il suddetto termine che comincerà a decorrere a partire dalla presentazione dell’istanza corretta.
è prevista la forma del silenzio rifiuto, infatti la richiesta di accesso si intende rifiutata trascorsi inutilmente i trenta giorni;
gli atti di diniego, di differimento o di limitazione all’esercizio del diritto di accesso devono essere motivati.
A CHI RIVOLGERSI
Per l’accesso agli atti della PA: URP o responsabile del procedimento.
Fac-simile dell'istanza
L'istanza di accesso può essere presentata sia a mano, che a mezzo PEC.
Ecco un fac-simile che è possibile utilizzare per richiedere il nuovo accesso generalizzato agli atti amministrativi.
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Spett.le
__________
Oggetto: Istanza per l'accesso agli atti amministrativi ai sensi del FOIA
Io sottoscritto ___________ nato a _______________ il__________ e residente in______________ via _______________ n. ______ (C.F. ________________________)
(eventualmente) in qualità di legale rappresentante della _______________ con sede in ____________ via __________________ n. ___ (C.F. e P.IVA ________________________)
in virtù di quanto previsto dall'articolo 5 del d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016, con la presente
chiedo
- di prendere visione dei seguenti documenti ___________________ (indicarli in maniera dettagliata, onde consentirne l'esatta individuazione da parte dell'ufficio destinatario ed evitare dilazioni della procedura)
- di ottenere copia semplice/autentica in formato cartaceo/digitale dei seguenti documenti ___________________ (indicarli in maniera dettagliata, onde consentirne l'esatta individuazione da parte dell'ufficio destinatario ed evitare dilazioni della procedura)
Per future comunicazioni vi prego di voler far riferimento anche ai seguenti recapiti telefonici, fax e di posta elettronica certificata: _______________________________________.
In attesa, porgo distinti saluti.