Cari compagni,
contro la devastante “manovra anticrisi” messa in atto dal Governo non si possono risparmiare energie, iniziative di lotta e forme di opposizione.
Tra queste va sicuramente percorsa anche quella giurisdizionale. Sono diversi infatti, anche a parere di autorevoli giuristi, i profili di incostituzionalità presenti nei vari articoli della Legge 14/9/2011 n.148.
Dall’articolo 3 che, affermando pomposamente l’assoluta libertà dell’iniziativa economica privata, si configura come una riforma impropria dell’art. 41 della Costituzione che, come è noto, la vincola indissolubilmente a finalità sociali; al famigerato articolo 8 che di fatto fa tabula rasa di secolari conquiste di civiltà del nostro movimento operaio, dalla contrattazione collettiva nazionale alla tutela contro i licenziamenti ingiustificati; passando per il subdolo articolo 4 che, esattamente all’opposto rispetto a quanto recita il suo titolo (“adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dall’Unione europea”), ribalta il risultato del referendum del 12 e 13 Giugno scorso. Esso infatti ripropone sostanzialmente l'articolo 23 bis della legge Fitto-Ronchi che imponeva la privatizzazione dei servizi pubblici locali, abrogato dall'esito del primo quesito referendario. L’esclusione dell’acqua dalla nuova formulazione normativa non fa venire meno l’anticostituzionalità del pacchetto anticrisi.