Il risarcimento dei danni al lavoratore morto per amianto, non va determinato in misura fissa ma, deve essere rapportato al grado di sofferenza patita.
Di Massima Di Paolo
10/10/2012
Articolo tratto da http://www.lavoroediritti.com
La Cassazione, con sentenza nr. 17092 dello scorso 8 ottobre 2012, torna a decidere sul triste tema delle morti per esposizione all’amianto; affermando che, il risarcimento del danno biologico e morale, da riconoscere ai lavoratori esposti all’amianto non può essere determinato in misura fissa sulla base della durata della malattia ma, deve essere rapportato “all’intensità della sofferenza provata”.
Così, gli Ermellini hanno dato ragione agli eredi di un lavoratore del Porto di Venezia, morto per un mesotelioma pleurico, contratto per inalazione ed esposizione a fibre di amianto. La Corte d’appello, aveva riconosciuto ai famigliari della vittima, una somma a titolo di risarcimento, a dir poco ridicola, pari a 19.800,00 € di cui 13 200 per danno biologico e 6000 per danno morale.
In pratica, il danno biologico veniva quantificato solo sulla base dei giorni di malattia del lavoratore, nella misura di 150,00€ giornalieri.